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Sez. 2, Sentenza n. 5574 del 28/12/1979 Ud. (dep. 03/05/1980) Rv. 145173 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - IN GENERE - SORVEGLIATO SPECIALE - NECESSITA DELLA NOTIFICA PRESSO IL COMUNE OVE ESISTE L'OBBLIGO DI RESIDENZA - ALLONTANAMENTO VOLONTARIO - VIENE MENO L'OBBLIGO DI NOTIFICA PRESSO LA NUOVA SEDE.*
Stato
decisa il 1979-12-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/145173-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - IN GENERE - SORVEGLIATO SPECIALE - NECESSITA DELLA NOTIFICA PRESSO IL COMUNE OVE ESISTE L'OBBLIGO DI RESIDENZA - ALLONTANAMENTO VOLONTARIO - VIENE MENO L'OBBLIGO DI NOTIFICA PRESSO LA NUOVA SEDE.*

Qualora risulti dagli Atti di un procedimento penale che lo imputato, quale persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, abbia l'Obbligo di risiedere in un determinato comune, quivi debbono essergli eseguite le notificazioni relative al suddetto procedimento, essendo quello il luogo di sua temporanea residenza ove l'ufficiale giudiziario ha l'Obbligo di ricercarlo per consegnargli personalmente copia dell'atto, in ossequio al precetto dell'art 169 cod pen che considera tale Forma di notificazione assolutamente preminente su tutte le altre. Se risulta pero che l'imputato si e volontariamente allontanato dal predetto luogo al fine di sottrarsi alla misura di prevenzione, facendo cosi venir meno ogni relazione di fatto con lo stesso, questo non puo piu considerarsi sua dimora, e, conseguentemente, cessa l'Obbligo dell'ufficiale giudiziario di ricercarlo cola per tentare di consegnargli personalmente copia dell'atto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)