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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 1151 del 1988

Decisione
decisa il 1988-12-15, depositata il 1988-12-29
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:1151
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 15640

  • Lavoro (tutela del)
  • Ispettori del lavoro
  • Svolgimento di attività di accertamento ed investigazione
  • Garanzie difensive, di cui agli artt. 304 bis, ter, quater, cod. proc. pen., a favore dell'imprenditore
  • Applicabilità- mancata previsione
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Non lede il diritto di difesa la mancata previsione a favore dell'imprenditore, delle garanzie difensive di cui agli artt. 304-bis, ter, quater, cod. proc. pen., in occasione dello svolgimento, da parte degli ispettori del lavoro, delle attività di accertamento ed investigazione ad essi affidate (in particolare, dagli artt. 3, primo e secondo comma, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, 5, l. 22 luglio 1961, n. 628, 8, primo, secondo e terzo comma, d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520), trattandosi di attività che si distinguono nettamente da quelle di polizia giudiziaria, giacché rientrano nell'ambito della " vigilanza amministrativa " e, come tali, per un aspetto, assoggettano l'imprenditore allo stesso trattamento riservato ad "ogni cittadino" sottoposto "ad atti di controllo amministrativo, per fini riconosciuti di interesse generale", mentre, per un altro, risultano carenti del presupposto perché venga in discussione il diritto costituzionale di cui trattasi. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, primo e secondo comma, l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, in l. 11 novembre 1983, n. 638, 5, l. 22 luglio 1961, n. 628, ed 8, primo, secondo e terzo comma, d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520). - S. n. 10/1971.

Norme impugnate

Parametri

Massima n. 15641

  • Lavoro (tutela del)
  • Ispettori del lavoro
  • Svolgimento di attività di accertamento ed investigazione
  • Garanzie difensive, di cui agli art. 304
  • Bis, ter, quater, cod. proc. pen., a favore dell'imprenditore
  • Applicabilità
  • Mancata previsione
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione perché erroneamente proposta nei confronti di norma ad essa estranea.

Norme impugnate

  • art. 2, comma 1, d.l. 12 settembre 1983, n. 463
  • art. 2, comma 1, legge 11 novembre 1983, n. 638

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, e 3, primo e secondo comma, della legge 11 novembre 1983, n. 638 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, recante misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), dell'art. 5 della legge 22 luglio 1961, n. 628 (Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), e dell'art. 8, primo, secondo e terzo comma, del d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 (Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), promosso con ordinanza emessa il 12 novembre 1986 dal Pretore di Fermo nel procedimento penale a carico di Gioventù Giancarlo, iscritta al n. 27 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1988. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso.
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Fermo, con ordinanza del 12 novembre 1986, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 2, primo comma, e 3, primo e secondo comma, della legge 11 novembre 1983, n. 638 (recte: del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638), 5 della legge 22 luglio 1961, n. 628, ed 8, primo, secondo e terzo comma, del d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, "nella parte in cui non prevedono che le attività di accertamento ed investigazione svolte dagli ispettori del lavoro siano assistite dalle garanzie difensive previste dagli artt. 304-bis, ter, quater c.p.p. per gli indiziati di reato"; e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
punto 2
Considerato che, con sentenza n. 10 del 1971, la Corte, dichiarando non fondata, in riferimento anche agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità dell'art. 8, secondo comma, del d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, nella parte in cui, "col consentire agli ispettori l'accesso" nei locali e nei luoghi di lavoro "quando abbiano fondato sospetto che servano a compiere o nascondere violazioni di legge, li facoltizzerebbe a svolgere, nella qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, un'attività diretta alla individuazione di reati e alla raccolta di prove, senza l'osservanza delle forme richieste a garanzia del diritto di difesa", ha precisato che "l'attività dell'ispettore prevista dalla norma impugnata, sia che si svolga nei locali di lavoro o, in seguito al predetto sospetto, nei locali connessi, consiste sempre in una attività di vigilanza amministrativa, che nettamente si distingue... dall'attività di polizia giudiziaria": un'attività che, mentre per un verso "assoggetta l'imprenditore" allo stesso trattamento riservato ad "ogni cittadino" sottoposto "ad atti di controllo amministrativo, per fini riconosciuti di interesse generale", per un altro verso manca del "presupposto perché venga in discussione il diritto di difesa", a differenza del "caso in cui l'ispettore, avuta una vera e propria notizia di un reato, per acquisire le prove si trovi nella necessità di dover compiere, nella veste di ufficiale di polizia giudiziaria, atti di coercizione, quali perquisizioni personali o sequestri di atti o documenti pertinenti al reato"; che l'identica ratio decidendi della sentenza n. 10 del 1971 risulta estensibile alle altre norme ora per la prima volta denunciate, e ciò in quanto: l'art. 3, primo e secondo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, concerne pur sempre un'"attività ispettiva" non diversa da quella presa in esame dalla sentenza n. 10 del 1971, oltreché la procedura per l'espletamento di tale attività; l'art. 5 della legge 22 luglio 1961, n. 628, regola i compiti degli ispettori del lavoro; l'art. 8 del d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, per la parte non espressamente esaminata dalla sentenza n. 10 del 1971, attribuisce agli ispettori del lavoro, "nei limiti del servizio cui sono destinati, e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle singole leggi e dai regolamenti", la qualità di "ufficiali di polizia giudiziaria" (primo comma) e li autorizza a "richiedere l'opera dell'ufficiale sanitario, dei sanitari dipendenti da enti pubblici e dei medici di fabbrica, quando debbono compiere accertamenti sulle condizioni sanitarie dei prestatori d'opera e sulle condizioni igieniche dei locali di lavoro e delle loro dipendenze" (secondo comma); e che, quindi, i "poteri" conferiti da dette norme agli ispettori del lavoro rientrano nell'ambito dell'attività di "vigilanza amministrativa" di cui alla già ricordata sentenza n. 10 del 1971; che, invece, l'art. 2, primo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, risulta erroneamente denunciato, trattandosi della norma che commina la sanzione per il delitto, contestato nel processo a quo, di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, donde la manifesta inammissibilità della relativa questione;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo e secondo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, dell'art. 5 della legge 22 luglio 1961, n. 628 (Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), e dell'art. 8, primo, secondo e terzo comma, del d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 (Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Fermo con ordinanza del 12 novembre 1986; Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Fermo con la stessa ordinanza. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988. Il Presidente e redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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