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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 19 settembre 1995, causa C-48/94

Decisione
decisa il 1995-09-19
ECLI
ECLI:EU:C:1995:290

Epigrafe

Sentenza della Corte 19 settembre 1995 Nel procedimento C-48/94, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Sø- og Handelsret di Copenaghen nella causa dinanzi ad esso pendente tra Ledernes Hovedorganisation, a nome di Ole Rygaard, e Dansk Arbejdsgiverforening, a nome della Strø Mølle Akustik A/S, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26), LA CORTE, composta dai signori G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, F. A. Schockweiler, P. J. G. Kapteyn e P. Jann, presidenti di sezione, G. E Mancini, C. N. Kakouris, J. C. Moitinho de Almeida (relatore), J. L. Murray, G. Hirsch, H. Ragnemalm e L. Sevón giudici, avvocato generale: G. Cosmas cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore viste le osservazioni scritte presentate: per la Ledernes Hovedorganisation, attrice nella causa principale, dall'aw. Karen-Margrethe Schebye, del foro di Copenaghen, per la Dansk Arbejdsgiverforening, convenuta nella causa principale, dall'aw. Henrik Uldal, del foro di Copenaghen, per il governo tedesco, dal signor Ernst Roder, Ministerialrat presso il ministero federale dell'Economia, in qualità di agente, per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Anders Christian Jessen, membro del servizio giuridico, e José Juste Ruiz, dipendente nazionale in distacco presso lo stesso servizio, in qualità di agenti, vista la relazione d'udienza, sentite le osservazioni orali dell'attrice, della convenuta e della Commissione all'udienza del 7 marzo 1995, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 10 maggio 1995, ha pronunciato la seguente

Sentenza

punto 1
Con ordinanza 2 febbraio 1994, pervenuta in cancelleria il 7 dello stesso mese, il Sø- og Handelsret ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26; in prosieguo: la «direttiva»).
punto 2
La questione è sorta nell'ambito di una controversia tra il signor Rygaard e la società Strø Mølle Akustik A/S (in prosieguo: la «Strø Mølle»).
punto 3
Come indica il suo secondo ‘considerando’, la direttiva mira a «proteggere i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore, in particolare per assicurare il mantenimento dei loro diritti». A tal fine essa prevede, all'art. 3, n. 1, il trasferimento al cessionario dei diritti e degli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento e, all'art. 4, n. 1, il divieto, tanto per il cedente quanto per il cessionario, di licenziare a causa del trasferimento i lavoratori interessati.
punto 4
Ai sensi dell'art. 1, n. 1, «la (...) direttiva si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione».
punto 5
II signor Rygaard era un impiegato dell'impresa edile Svend Pedersen A/S (in prosieguo: la «S.P.»).
punto 6
II 27 gennaio 1992 detta impresa, che era stata incaricata dalla società SAS Service Partner A/S (in prosieguo: la «SAS Service Partner») della costruzione di una mensa, informava la committente che intendeva affidare il completamento di una parte dei lavori, ed in particolare dei lavori di soffittatura e di falegnameria, alla Strø Mølle.
punto 7
II 29 gennaio 1992, la Strø Mølle sottoponeva un'offerta alla SAS Service Partner.
punto 8
II 30 gennaio 1992, la SAS Service Partner e la Strø Mølle concludevano un contratto che prevedeva quanto segue: «Gli oneri salariali già sostenuti nella prima parte dell'appalto forfettario relativo ai lavori di soffittatura e alle porte (sala e primo piano) saranno rimborsati alla Svend Pedersen A/S dalla Strø Mølle Akustik A/S. La Strø Mølle Akustik A/S non risponderà di eventuali altri crediti vantati nei confronti della Svend Pedersen A/S. Le forniture consegnate e pagate dalla Svend Pedersen A/S, volte ad essere utilizzate nell'esecuzione dell'opera, saranno rimborsate dalla Strø Mølle Akustik direttamente alla Svend Petersen A/S. La differenza di prezzo sui listelli di circa 188000 DKR al netto dell'IVA, verrà corrisposta dalla Svend Pedersen A/S alla Strø Mølle Akustik A/S. (...) La Strø Mølle Akustik riassume due apprendisti per il periodo dal 1o febbraio 1992 al 1o maggio 1992 (circa), a condizione che la sovraintendenza dei lavori presenti uno scadenzario rivisto dei lavori che possa essere accettato dalla Strø Mølle Akustik A/S».
punto 9
U 31 gennaio 1992, la S.P. inviava una lettera al signor Rygaard, recante un preavviso di licenziamento per il 30 aprile successivo. Nella lettera di licenziamento, il datore di lavoro dichiarava che intendeva liquidare la società e che i lavori di cui trattasi sarebbero stati rilevati dalla Strø Mølle. Aggiungeva che, dal 1o febbraio 1992, il signor Rygaard sarebbe stato trasferito al subappaltatore, che lo avrebbe retribuito fino alla fine del rapporto di lavoro.
punto 10
II 10 febbraio 1992, la SAS Service Partner accettava l'offerta della Strø Mølle e quest'ultima rilevava i lavori. Il signor Rygaard continuava a lavorare per la Strø Mølle fino al 26 maggio 1992, giorno in cui gli veniva notificato un preavviso di licenziamento per il 30 giugno 1992.
punto 11
Nel marzo 1992 la S.P. dichiarava fallimento.
punto 12
II signor Rygaard ricorreva dinanzi al Sø- og Handelsret chiedendo segnatamente un risarcimento per licenziamento illegittimo.
punto 13
Ritenendo che l'interpretazione della direttiva fosse necessaria alla soluzione della controversia, il Sø- og Handelsret ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se la direttiva del Consiglio 77/187/CEE si applichi qualora un imprenditore B, in forza di un accordo con l'imprenditore A, continui una parte dei lavori iniziati dall'imprenditore A e 1) venga concluso un accordo fra l'imprenditore A e l'imprenditore B in forza del quale alcuni lavoratori dipendenti dell'imprenditore A continuano a lavorare presso l'imprenditore B, e quest'ultimo rileva materiale di cantiere per il completamento dell'opera, e 2) l'imprenditore A e l'imprenditore B dopo il trasferimento svolgano contemporaneamente per un certo periodo la loro attività nel cantiere. Se la soluzione sia diversa qualora l'accordo sul completamento dei lavori sia stato concluso tra il committente e l'imprenditore B con adesione dell'imprenditore A».
punto 14
Con tale questione il giudice nazionale intende in sostanza sapere se il fatto che un'impresa, al fine di completare, con il consenso del committente, opere di un cantiere avviato da un'altra impresa, proceda alla riassunzione di due apprendisti e di un impiegato che vi erano addetti, rilevando altresì il relativo materiale, costituisca un trasferimento d'impresa, di stabilimento o di parte di stabilimento ai sensi dell'art. 1, n. 1, della direttiva.
punto 15
Secondo la giurisprudenza della Corte, dal sistema della direttiva e dal tenore del suo art. 1, n. 1, risulta che la direttiva stessa mira a garantire la continuità dei rapporti di lavoro esistenti nell'ambito di un'entità economica, indipendentemente da un cambiamento del titolare. Ne consegue che il criterio decisivo per stabilire se si configuri un trasferimento ai sensi di detta direttiva consiste nell'accertare se l'entità in questione abbia conservato la propria identità (v., in particolare, sentenza 18 marzo 1986, causa 24/85, Spijkers, Race. pag. 1119, punto 11).
punto 16
Secondo la stessa giurisprudenza, per verificare tale criterio occorre anzitutto chiedersi se la gestione dell'entità di cui trattasi sia stata effettivamente proseguita o ripresa dal nuovo titolare, con le stesse attività economiche o con attività analoghe (v. sentenza Spijkers, citata, punto 12).
punto 17
Occorre poi prendere in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l'operazione di cui trattasi, fra le quali in particolare il tipo di impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno degli elementi materiali, quali gli edifici e i beni mobili, il valore degli elementi immateriali al momento della cessione, la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, nonché il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo la cessione e la durata di un'eventuale sospensione di tali attività. Tuttavia, tutti questi elementi sono soltanto aspetti parziali della valutazione complessiva cui si deve procedere e non possono, perciò, essere considerati isolatamente (v. sentenza Spijkers, citata, punto 13).
punto 18
II signor Rygaard ritiene che questi presupposti ricorrano nel caso di specie. Osserva in proposito che i lavori rilevati dalla Strø Mølle sono gli stessi di cui era stata incaricata la S.P., e che la durata dei lavori non può essere determinante per l'esistenza di un trasferimento d'impresa ai sensi della direttiva, così come non sono state ritenute decisive le dimensioni dell'attività trasferita nella sentenza della Corte 14 aprile 1994, causa C-392/92, Schmidt (Race. pag. I-1311).
punto 19
Questo argomento dev'essere disatteso.
punto 20
La giurisprudenza citata presuppone che il trasferimento abbia ad oggetto un'entità economica organizzata in modo stabile, la cui attività non si limiti all'esecuzione di un'opera determinata.
punto 21
Esula da questa ipotesi il caso di un'impresa che trasferisca ad altra impresa una delle opere di cui è incaricata al fine del suo completamento. Un trasferimento del genere potrebbe rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva soltanto ove si accompagnasse al trasferimento di un insieme organizzato di elementi tale da consentire il proseguimento delle attività o di talune attività dell'impresa cedente in modo stabile.
punto 22
Non così nel caso in cui, come nella fattispecie, quest'ultima impresa si limiti a mettere a disposizione del nuovo imprenditore taluni lavoratori e del materiale destinati alla realizzazione dei lavori di cui trattasi.
punto 23
La questione pregiudiziale dev'essere pertanto risolta nel senso che il fatto che un'impresa, al fine di completare, con il consenso del committente, opere in un cantiere avviato da un'altra impresa, proceda alla riassunzione di due apprendisti e di un impiegato che vi erano addetti, rilevando altresì il relativo materiale, non costituisce un trasferimento d'impresa, di stabilimento o di parte di stabilimento, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della direttiva.

Sulle spese

punto 24
Le spese sostenute dal governo tedesco e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE, pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Sø- og Handelsret di Copenaghen con ordinanza 2 febbraio 1994, dichiara: Il fatto che un'impresa, al fine di completare, con il consenso del committente, opere in un cantiere avviato da un'altra impresa, proceda alla riassunzione di due apprendisti e di un impiegato che vi erano addetti, rilevando altresì il relativo materiale, non costituisce un trasferimento d'impresa, di stabilimento o di parte di stabilimento ai sensi dell'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti.

Firme

Rodríguez Iglesias Schockweiler Kapteyn Jann Mancini Kakouris Moitinho de Almeida Murray Hirsch Ragnemalm Sevón Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 settembre 1995. Il cancelliere R. Grass Il presidente G.C. Rodríguez Iglesias

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