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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 27 del 1968

Decisione
decisa il 1968-04-03, depositata il 1968-04-17
ECLI
ECLI:IT:COST:1968:27
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 2787

  • Navigazione
  • Codice della navigazione, art. 1238, primo comma
  • Cumulo della funzione regolamentare con quella giurisdizionale
  • Pretesa violazione dell'art. 104, primo comma, della costituzione
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
La Corte emana, in camera di consiglio, ordinanza di manifesta infondatezza della questione proposta, quando già con sentenza sia stata dichiarata non fondata la stessa questione di legittimità costituzionale e non ricorrano motivi che possano giustificare una diversa decisione. (Questione già decisa con sent. n. 79/1967).

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1238, comma primo, del Codice della navigazione, promosso con ordinanza Cagliari nel procedimento penale a carico di Roverati Eriberto, iscritta al n. 238 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata emessa il 25 settembre 1967 del Comandante del porto di nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 307 del 9 dicembre 1967. Udita nella camera di consiglio del 29 febbraio 1968 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza predetta è stata proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 1238, comma primo, del Codice della navigazione in riferimento all'art. 104, comma primo, della Costituzione; che nessuno si è costituito in giudizio;
punto 2
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 79 del 15 giugno 1967, ha dichiarato non fondata la questione medesima; che la presente ordinanza non adduce ragioni diverse da quelle già prese in esame dalla Corte, né vi sono motivi che inducono a discostarsi dalla predetta decisione;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1238, comma primo, del Codice della navigazione, proposta con l'ordinanza in epigrafe indicata, in riferimento all'art. 104, comma primo, della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1968. ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI - ANTONTO MANCA - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze