Sez. 1 - , Ordinanza n. 18145 del 06/06/2022 (Rv. 664950 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | Azione di ingiustificato arricchimento - Proponibilità per la prima volta in appello - Inammissibilità in ipotesi di proposizione in primo grado di azione contrattuale - Ragioni. OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE - In genere.
IMPUGNAZIONI CIVILI - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"
La proposizione per la prima volta in appello dell'azione di ingiustificato arricchimento è inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. quando in primo grado sia stata proposta azione contrattuale, poiché le due azioni sono diverse sia per la "causa petendi", basandosi quest'ultima sull'obbligazione assunta e l'azione di arricchimento sull'assenza di un vincolo negoziale, sia per il "petitum" avendo l'azione contrattuale ad oggetto il corrispettivo pattuito e l'azione di ingiustificato arricchimento la corresponsione di un indennizzo equivalente alla diminuzione patrimoniale subita.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)