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Sez. 3, Sentenza n. 9637 del 15/07/1980 Ud. (dep. 16/09/1980) Rv. 145998 - 01

EDILIZIA - IN GENERE - LICENZA DI ABITABILITA - PRESUPPOSTO INDISPENSABILE - VIOLAZIONE DELL'ART 221 TU LEGGI SANITARIE - REATO PERMANENTE - ECOLOGIA.*
Stato
decisa il 1980-07-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/145998-01

EDILIZIA - IN GENERE - LICENZA DI ABITABILITA - PRESUPPOSTO INDISPENSABILE - VIOLAZIONE DELL'ART 221 TU LEGGI SANITARIE - REATO PERMANENTE - ECOLOGIA.*

A norma dell'art 221 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con RD 27 luglio 1934 n 1265 e vietato abitare o consentire ad altri di abitare edifici urbani o rurali o parti di essi, di nuova costruzione ovvero ricostruiti, prima che gli organi competenti (ufficiale sanitario o ingegnere a cio delegato) ne abbiano accertata la conformita al progetto approvato e la salubrita (inesistenza di umidita sui muri e di altre cause pregiudizievoli alla salute dei futuri occupanti), ed il sindaco abbia concesso la formale autorizzazione scritta. L'inosservanza di tale precetto integra la ipotesi contravvenzionale prevista dall'ultimo comma del citato art 221, che ha carattere di reato permanente, in quanto si protrae nel tempo finche dura la violazione, e cessa soltanto con il rilascio della licenza di abitabilita, oppure con la fine dell'utilizzazione del fabbricato, ovvero con l'emissione del decreto penale di condanna o la sentenza di primo grado.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 221 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)