Sez. 5 - , Sentenza n. 15430 del 13/05/2022 (Rv. 664605 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE | Istanza di definizione ex art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997 - Effetto sospensivo del termine per impugnare - Applicabilità dell'art. 155, comma 4, c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE
In tema di accertamento con adesione, qualora il termine di sospensione di cui all'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 218 del 1997, cada in un giorno festivo, non si applica il principio della proroga di diritto al successivo giorno non festivo di cui all'art. 155, comma 4, c.p.c., atteso che il decorso di detto termine non comporta l'acquisto o la perdita di un diritto o la decadenza dall'esercizio di una facoltà , essendo volto solo a garantire al contribuente uno "spatium deliberandi" finalizzato a valutare l'opportunità di proporre la relativa istanza.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 6 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)