Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 208 del 1990
Massime (1)
Massima n. 15495
- Processo penale
- Giudizio abbreviato
- Disciplina codicistica
- Questione sollevata su di essa in procedimento già in corso all'entrata in vigore del nuovo codice
- Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Per i procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale la possibilità di far luogo a giudizio abbreviato è appositamente disciplinata dall'art. 247 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271). Pertanto, data l'autonomia della disciplina transitoria in materia rispetto alla disciplina codicistica, quest'ultima non può ricevere diretta applicazione in tali procedimenti. (Manifesta inammissibilità - perché sollevata in procedimento già in corso alla data suddetta - della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24, 102 e 111 della Costituzione, dell'art. 438 del codice di procedura penale del 1988, nella parte in cui non è preveduto l'obbligo della motivazione, in caso di dissenso del P.M., con conseguente potere di sindacato della stessa, da parte del giudice). - S. n. 66/1990; O. nn. 173/1990 e 174/1990.
Norme impugnate
- art. 438 c.p.p.
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.438 del codice di procedura penale del 1988, promosso con ordinanza emessa il 28 novembre 1989 dal Tribunale di Crotone nel procedimento penale a carico di Segreto Pasquale, iscritta al n.698 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.2, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Crotone, con ordinanza del 28 novembre 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, 102 e 111 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 438 del codice di procedura penale del 1988, là dove "consente al P.M., che è parte del processo, di esprimere dissenso immotivato sulla richiesta dell'imputato di essere giudicato con giudizio abbreviato e di godere, quindi, di una riduzione automatica di pena, senza parimenti consentire al Giudice di valutare la fondatezza del dissenso";
punto 2
Considerato che l'ordinanza è stata emessa prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento di primo grado relativo ad un procedimento già in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale;
che, per quanto riguarda i procedimenti in corso a tale data, la possibilità di far luogo a giudizio abbreviato è appositamente disciplinata dall'art. 247 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271); e che, quindi, la norma denunciata non potrebbe ricevere diretta applicazione nel giudizio a quo, data l'autonomia della disciplina transitoria in materia rispetto alla disciplina codicistica (cfr. sentenza n.66 del 1990; ordinanze n. 173 del 1990 e 174 del 1990);
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice di procedura penale del 1988, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 102 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Crotone con ordinanza del 28 novembre 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
Il Presidente e redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze