Sez. 3, Sentenza n. 10704 del 17/10/1996 Ud. (dep. 13/12/1996) Rv. 206483 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE | Delitti contro la libertà individuale - Contro la libertà sessuale - Abrogazione del reato di ratto a fine di libidine ex art. 1 legge n. 66 del 1996 - Punibilità come sequestro di persona - Ragione - Fatti commessi prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 66 del 1996 - Applicabilità dell'art. 523 cod. pen. quale norma più favorevole.
REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE
Il rapporto di specialità già intercorrente tra l'art. 523 cod. pen. (ratto a fine di libidine) e l'art. 605 stesso codice (sequestro di persona) comporta che a seguito dell'abrogazione dell'art. 523 cod. pen., il ratto a fine di libidine, lungi dall'essere penalmente irrilevante, va punito come sequestro di persona, poiché, venuta meno la norma speciale, esso rientra nell'ambito di previsione della norma generale. Per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale) continua ad applicarsi, in forza di quanto disposto dall'art. 2, comma terzo, cod. pen., la norma di cui all'art. 523 cod. pen. abrogato, perché più favorevole al reo rispetto alla norma prevista dall'art. 605 cod. pen..
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 523 CORTE COST., Cod. Pen. art. 605 CORTE COST., Legge 15/02/1996 num. 66 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)