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Sez. 1 - , Ordinanza n. 27703 del 03/12/2020 (Rv. 659884 - 02)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE | Declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348-ter c.p.c. - Ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado - Requisiti di contenuto e forma del ricorso - Indicazione dei motivi d'appello e della motivazione dell'ordinanza di inammissibilità - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659884-02

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE

Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proponibile ai sensi dell'art. 348-ter, comma 3, c.p.c., l'atto d'appello, dichiarato inammissibile, e la relativa ordinanza, pronunciata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., costituiscono requisiti processuali speciali di ammissibilità, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 366, n. 3, c.p.c., è necessario che nel suddetto ricorso per cassazione sia fatta espressa menzione dei motivi di appello e della motivazione dell'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., al fine di evidenziare l'insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter, Cod. Proc. Civ. art. 366 lett. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)