Sez. 2 - , Ordinanza n. 14976 del 29/05/2023 (Rv. 667962 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Preliminare di compravendita immobiliare - Mancata produzione dei documenti attestanti la regolarità urbanistica dell’immobile - Adempimento del promissario acquirente - Deposito in giudizio di perizia giurata - Ammissibilità.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO
In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita, nel caso in cui il promittente alienante non assolva all'onere di produrre i documenti attestanti la regolarità urbanistica dell'immobile, il promissario acquirente può, al fine di ottenere la sentenza ex art. 2932 c.c., supplire a tale omissione mediante la produzione in giudizio di una perizia giurata di un tecnico di sua fiducia.
Cod. Civ. art. 2932, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)