Sez. 3, Sentenza n. 4961 del 26/09/1979 (Rv. 401616 - 01)
MANDATO - COMMISSIONE - IN GENERE - DIFFERENZE - COMMISSIONE - CONTRATTO UNILATERALE - OBBLIGHI DEL COMMITTENTE - CARATTERE SECONDARIO - FATTISPECIE RELATIVA A CONTRATTO MISTO CONTENENTE ELEMENTI DELLA VENDITA E DEL MANDATO, NON DELLA COMMISSIONE, PER IL CARATTERE SINALLAGMATICO DELLE RISPETTIVE PRESTAZIONI.*
MANDATO - COMMISSIONE - IN GENERE - DIFFERENZE - COMMISSIONE - CONTRATTO UNILATERALE - OBBLIGHI DEL COMMITTENTE - CARATTERE SECONDARIO - FATTISPECIE RELATIVA A CONTRATTO MISTO CONTENENTE ELEMENTI DELLA VENDITA E DEL MANDATO, NON DELLA COMMISSIONE, PER IL CARATTERE SINALLAGMATICO DELLE RISPETTIVE PRESTAZIONI.*
La commissione, che si distingue dal mandato solo per la specificita dell'oggetto, e un contratto unilaterale, pur se talvolta oneroso, in quanto gli eventuali obblighi del committente - al quale, almeno sotto il profilo dell'incidenza economica e della titolarita dell'interesse, sono riferibili i contratti stipulati a proprio nome dal commissionario -hanno carattere secondario e non sinallagmatico. (nella specie, la SC, confermando sul punto la decisione impugnata, ha ritenuto che non fosse qualificabile come commissione, bensi come contratto misto, che riuniva -con prevalenza dei primi rispetto ai secondi anche quanto alla disciplina applicabile- gli elementi della vendita e del mandato, il contratto in forza del quale una societa italiana, obbligandosi allo svolgimento di un'attivita promozionale per la diffusione del prodotto, otteneva l'esclusiva per l'Italia della vendita di cartoline postali e pubblicitarie tridimensionali prodotte da una ditta estera, in quanto la precisa previsione di un corrispettivo delle forniture, le pattuizioni concernenti luogo e modalita di consegna della merce nonche il pagamento della stessa e, infine, la garanzia personale pretesa dalla fornitrice evidenziavano l'autonomia e la contrapposizione d'interessi di un contraente rispetto all'altro, proprie dei contratti sinallagmatici). (V 3301/75, mass n 377418; (V 2580/71, mass n 353673; (V 3890/69, mass n 344278).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1731
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)