Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada
Testo in vigore al
Art. 49 Tassa di concessione
1. Per ciascuna delle licenze di cui al precedente articolo 32, siano esse provvisorie o definitive, e per ciascuna autorizzazione di cui agli articoli 41 e 42, e' dovuta la tassa di concessione governativa prevista dalle vigenti disposizioni.
Titolo III. Istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada
Art. 50 Istituzione di un sistema di tariffe a forcella
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano agli autotrasporti di merci effettuati per conto di terzi.
2. I trasporti suddetti sono assoggettati ad un sistema di tariffe obbligatorie a forcella.
3. Per sistema di tariffe obbligatorie si intende un sistema di tariffe approvate dalle autorita' competenti, le cui disposizioni devono essere osservate ai fini della determinazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto, fatte salve le eccezioni e le deroghe previste dal presente titolo.
Art. 51 Definizione delle tariffe a forcella
1. Il sistema di tariffe a forcella ai sensi dell'articolo precedente consiste in tariffe definite ciascuna da un limite massimo e un limite minimo. Lo scarto fra detti limiti costituisce l'apertura della forcella.
2. L'apertura della forcella e' fissata al 23 per cento del limite massimo della tariffa.
3. I prezzi per un trasporto determinato possono essere liberamente fissati tra il limite massimo e il limite minimo della tariffa a forcella corrispondente. E' vietata la stipulazione di contratti che comportino prezzi di trasporto determinati al di fuori dei limiti massimi e minimi delle forcelle.
4. Le tariffe minime e massime di cui al presente titolo dovranno essere affisse in tutti gli uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nonche' in quelli degli autotrasportatori di cose, in modo ben visibile al pubblico.
Art. 52 Criteri per la fissazione delle tariffe a forcella
1. Ciascuna tariffa e' calcolata su un prezzo di base situato al centro della forcella. Il prezzo di base e' determinato tenendo conto del costo medio delle corrispondenti prestazioni di trasporto, comprese le spese commerciali, calcolato per imprese ben gestite e che godono di normali condizioni di impiego della loro capacita' di trasporto, nonche' della situazione di mercato, e in modo da permettere alle imprese di trasporto di conseguire un'equa remunerazione.
2. Le tariffe possono essere differenziate secondo:
1) le condizioni delle prestazioni di trasporto, in particolare in base alle caratteristiche tecniche ed economiche della spedizione; le relazioni di traffico;
2) i termini di resa;
3) le differenti condizioni di tonnellaggio;
4) le categorie di merci.
3. Possono essere inoltre fissate condizioni e prezzi particolari di esecuzione dei trasporti in funzione del tonnellaggio complessivo di merce trasportato da una stessa impresa per conto di uno stesso mittente in un determinato periodo di tempo.
Art. 53 Procedure relative alla fissazione delle tariffe a forcella
1. Le tariffe di trasporto e le rispettive condizioni particolari di applicazione, nonche' le relative successive modifiche, sono proposte dal comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi al Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.
2. Questi - sentite le regioni nonche' le rappresentanze confederali nazionali dei settori economici direttamente interessati - sulla base delle direttive del CIP approva le tariffe, le condizioni e le relative modifiche, rendendole esecutive con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle proposte ovvero le rimanda al comitato centrale per l'albo con le proprie osservazioni entro lo stesso termine.
3. Se il Ministro rimanda con sue osservazioni le proposte tariffarie al comitato centrale per l'albo, questo gli sottopone nuove proposte modificate in conformita' di dette osservazioni ovvero formula proprie controsservazioni confermando le proposte tariffarie gia' presentate. Ove il Ministro accetti le nuove proposte o le controsservazioni del comitato, il decreto di approvazione delle proposte tariffarie e' emanato entro sessanta giorni dal ricevimento delle nuove proposte o delle controsservazioni; il Ministro, se non ritiene soddisfacenti le nuove proposte o le controsservazioni del comitato centrale per l'albo, procede alla rettifica delle proposte presentate dal comitato stesso, rendendole esecutive con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dal ricevimento delle controsservazioni o delle nuove proposte.
4. Il Ministro formula le osservazioni di cui al primo comma o procede alle rettifiche previste al secondo comma, qualora le tariffe, le condizioni di applicazione o le relative modifiche siano state determinate senza l'osservanza delle norme del presente titolo oppure qualora le rispettive determinazioni siano da rettificare sotto l'aspetto tecnico ed economico.
5. Nelle tariffe pubblicate sono specificati i limiti massimi e minimi delle forcelle.
6. Il Ministro - di sua iniziativa o su indicazione delle rappresentanze dei settori economici di cui al primo comma - puo' richiedere al comitato centrale per l'albo eventuali modifiche delle tariffe e delle condizioni tariffarie in vigore. Il comitato centrale per l'albo - entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta - e' tenuto a formulare in merito al Ministro proposte ed osservazioni. Il Ministro, ricevute le proposte del comitato, le approva secondo quanto stabilito al primo comma del presente articolo. Se non ritiene soddisfacenti le proposte o le osservazioni del comitato o non abbia ricevuto da questo risposta nel termine stabilito, il Ministro - sentite le rappresentanze dei settori economici direttamente interessati - adotta i provvedimenti tariffari che, secondo i criteri di cui al terzo comma, ritiene piu' appropriati, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento delle proposte o delle osservazioni stesse o, in caso di mancata risposta, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine prescritto al comitato per la formulazione di proposte od osservazioni.
Art. 54 Momento di applicazione delle tariffe
1. Il vettore e' tenuto ad applicare le tariffe in vigore nel giorno in cui viene effettuata la consegna della merce per la spedizione.
Art. 55 Fissazione del prezzo per contratti di trasporto con l'intervento di un ausiliario
1. Quando il contratto di trasporto e' concluso con l'intervento di un ausiliario, il prezzo percepito dal trasportatore al netto del compenso da corrispondere all'ausiliario, deve risultare all'interno di una forcella il cui limite superiore sia inferiore del 5 per cento a quello della tariffa applicabile. Il nome, l'indirizzo e la qualita' dell'ausiliario di trasporto, nonche' il prezzo spettante al trasportatore, al netto del compenso spettante all'ausiliario, devono risultare sull'esemplare del documento di accompagnamento di cui al successivo articolo 56 conservato dal trasportatore e su quello destinato al controllo.
Art. 56 Documentazione obbligatoria per il trasporto di cose per conto di terzi
1. Per ogni spedizione soggetta a regime tariffario e' obbligatoria la compilazione di un apposito documento, emesso dal vettore e contenente tutte le indicazioni atte a consentire il controllo sull'osservanza delle norme del presente titolo, secondo le modalita' che verranno stabilite con le norme di esecuzione di cui al successivo articolo 66.
2. Il documento di cui al primo comma deve essere redatto in almeno quattro esemplari dei quali:
1) il primo viene rilasciato al mittente;
2) il secondo accompagna la merce per essere consegnato al
destinatario ed essere esibito per i controlli in corso di trasporto;3) il terzo deve essere conservato dal vettore per un periodo di almeno due anni dopo la data di esecuzione del trasporto;
4) il quarto e' utilizzato per fini di controllo secondo le
modalita' che verranno stabilite con l'emanazione delle norme di esecuzione di cui al successivo articolo 66.
3. In caso di piu' trasporti dello stesso tipo effettuati a navetta fra una determinata localita' di partenza e una determinata localita' di destinazione puo' essere prescritto dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile l'uso di un unico documento giornaliero riferito ai diversi movimenti di andata e ritorno effettuati nello stesso giorno.
Art. 57 Obbligo di informazioni e notizie
1. Le imprese di trasporto, i mittenti e i destinatari delle spedizioni, nonche' gli spedizionieri e gli altri intermediari di trasporto sono tenuti a fornire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - e ai funzionari da questo dipendenti nonche' agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dallo stesso incaricati tutte le informazioni e notizie ritenute necessarie ai fini dell'applicazione del presente titolo. Detti funzionari, ufficiali ed agenti hanno facolta' di verificare libri e documenti, estrarne copia; accedere nei locali e sui veicoli delle imprese, nonche' di esigere chiarimenti e informazioni. Le informazioni e notizie ottenute in attuazione del presente titolo sono coperte dal segreto professionale.
Art. 58 Sanzioni
1. Il vettore e' responsabile della mancata compilazione del documento di cui all'articolo 56. Se non provvede a detta compilazione, egli e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 200.000.
2. Il conducente del veicolo, che durante la esecuzione del trasporto non e' in grado di esibire l'esemplare del documento di cui all'articolo 56, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000 a lire 50.000.
3. Il vettore che non provvede a conservare per due anni le copie del documento di cui all'articolo 56 destinato al controllo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 100.000.
4. Il vettore che pratica prezzi di trasporto non conformi alle tariffe in vigore e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000. La stessa sanzione si applica al vettore che viola le disposizioni concernenti le condizioni generali di applicazione della tariffa.
5. In caso di ripetute infrazioni alle norme del presente titolo il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ne fa comunicazione al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, e al comitato provinciale dell'albo, il quale delibera i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 21 della presente legge.
6. I vettori, i mittenti e i destinatari delle spedizioni, gli >spedizionieri e gli altri intermediari dei trasporti, i quali non
forniscano, nel termine che verra' ad essi prescritto, al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, od ai funzionari da questo dipendenti, tutte le informazioni e notizie ritenute necessarie, ovvero forniscano informazioni e notizie false, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000, salvo che il fatto costituisca reato.
7. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dai precedenti commi si osservano le norme degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228.
8. Nei casi in cui il vettore si opponga ai controlli stabiliti in applicazione degli articoli 56 e 57, il direttore della motorizzazione civile puo' disporre l'accesso agli impianti dei funzionari indicati all'articolo 57. Il vettore che si oppone senza legittimo motivo ai controlli di cui agli articoli 56 e 57 e' punito con l'ammenda da lire 300.000 a lire 900.000, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.9a9b
Art. 59 Trasporti esenti dall'obbligo delle tariffe a forcella
1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano:
a) ai trasporti di merci inviate da un mittente a uno stesso destinatario, purche' il peso non superi le 5 tonnellate;
b) ai trasporti di merci effettuati nell'ambito dei centri abitati di cui all'articolo 2 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
c) ai trasporti che richiedono necessariamente l'impiego di veicoli eccezionali a norma dell'articolo 10 - primo comma, lettera a) - del predetto testo unico;
d) ai trasporti sotto elencati:
1) trasporti occasionali di merci destinate o provenienti da aeroporti in caso di deviazione dei servizi;
2) trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori e trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi proveniente;
3) trasporti postali;
4) trasporti di veicoli danneggiati ma non fuori uso;
5) trasporti di rifiuti e immondizie;
6) trasporti di animali morti, per lo squartamento;
7) trasporti di api e avanotti;
8) trasporti funebri;
9) trasporti di oggetti e d'opere d'arte per esposizioni o a fini commerciali;
10) trasporti occasionali di oggetti o di materiali destinati esclusivamente alla pubblicita' o all'informazione;
11) traslochi effettuati da imprese specificamente attrezzate per quanto riguarda sia il personale che il materiale;
12) trasporti di materiali, di accessori e di animali destinati o provenienti da manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, sportive, di circo, di fiere e feste oppure destinati alle registrazioni radiofoniche, alle riprese cinematografiche ed alla televisione;
13) trasporti di merci per mezzo di autoveicoli il cui peso complessivo a pieno carico, compreso quello del rimorchio (o dei rimorchi) non superi le 6 tonnellate.
Titolo IV. Disposizioni comuni, transitorie e finali
Art. 60 Prevenzione e accertamento degli illeciti
1. La prevenzione e l'accertamento degli illeciti previsti nella presente legge spettano agli ufficiali e agenti di polizia e ai funzionari incaricati del servizio di polizia stradale a norma dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.
2. Delle violazioni accertate deve essere data notizia all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nella cui circoscrizione si trova la provincia di immatricolazione del veicolo.
3. Delle stesse violazioni riguardanti il capo secondo del titolo II l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione da' notizia al competente comitato provinciale per albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. Per le violazioni amministrative previste dagli articoli 26 e 46 non e' ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 61 Norme transitorie riguardanti l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi
1. La norma di cui all'articolo 1, secondo comma, ha effetto dal 2 febbraio 1976.1
2. Le imprese che, alla scadenza del termine di cui al precedente comma, gia' esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi possono continuare ad esercitarlo a condizione che, entro sessanta giorni dalla data suddetta, provvedano a richiedere l'iscrizione nell'albo.45
3. La domanda di iscrizione e' presentata al comitato provinciale competente a norma dell'articolo 12, corredata delle certificazioni relative al possesso dei requisiti e delle condizioni previste dall'articolo 13, escluso quello di cui al numero 2).
4. La domanda si intende accettata se, entro sei mesi, il comitato provinciale non provveda a notificare il rigetto con indicazione specifica dei requisiti o delle condizioni mancanti.5
5. Qualora l'impresa, alla scadenza del termine di cui al primo comma del presente articolo, si trovi in attivita' da meno di diciotto mesi e non sia ancora iscritta nei ruoli della imposta sui redditi delle persone fisiche o giuridiche, la prova del requisito di cui al numero 6) dell'articolo 13 puo' essere fornita entro 18 mesi dalla data di inizio dell'attivita'. Detto termine puo', per giustificati motivi, essere prorogato di non oltre 60 giorni dal comitato provinciale competente.
6. La omissione della prova di cui al comma precedente nel termine stabilito comporta la cancellazione dall'albo.
7. Chi non abbia presentato la domanda di iscrizione all'albo nel termine indicato al secondo comma decade dall'autorizzazione ad esercitare l'autotrasporto.
8. Le norme di cui agli articoli 26 e 27 hanno effetto dal 1 gennaio 1977.123
Art. 62 Norme transitorie riguardanti i trasporti di cose per conto proprio e per conto di terzi
1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gia' possiedono una licenza per l'autotrasporto di cose in conto proprio, possono conservarla a condizione che, entro il 2 febbraio 1976, domandino la iscrizione nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio istituito a norma dell'ultimo comma dell'articolo 32.1
2. La domanda d'iscrizione deve contenere l'elencazione delle cose o delle classi di cose al cui trasporto l'autoveicolo e' adibito.
3. L'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione esegue la registrazione e provvede contemporaneamente a trascrivere la elencazione delle cose sulla licenza a norma dell'articolo 35.
4. Coloro che nel termine stabilito non presentano la domanda, redatta come indicato nel secondo comma, decadono dalla licenza.
5. Per coloro che, al 2 febbraio 1976, siano titolari di licenze per l'autotrasporto di cose in conto proprio o di autorizzazioni per l'autotrasporto di cose in conto terzi, il rilascio delle licenze o autorizzazioni sostitutive delle precedenti avverra' con le modalita' e nei termini stabiliti nel regolamento di esecuzione. Le nuove autorizzazioni saranno rilasciate con gli stessi eventuali vincoli di quelle originarie.
6. Il regolamento di esecuzione stabilira' altresi' il termine, comunque non posteriore a quello indicato al comma seguente, entro il quale dovranno avere attuazione le disposizioni di cui agli articoli 35 e 39 e del terzo comma del presente articolo.
7. Le norme di cui agli articoli 46 e 47 hanno effetto dal 1 gennaio 1977.123
Art. 63 Contributo per l'iscrizione all'albo
1. Per far fronte alle spese derivanti dalla applicazione del titolo I della presente legge, gli iscritti all'albo sono soggetti ad un contributo annuo da versare alla tesoreria provinciale secondo le modalita' stabilite dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, d'intesa con il Ministero del tesoro.
2. La misura annuale del contributo e' stabilita dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il comitato centrale dell'albo, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce.
3. Nel determinare la misura del contributo per ciascun veicolo a seconda del tipo e della portata, si deve tener conto del numero complessivo dei veicoli circolanti nel Paese adibiti al trasporto di cose per conto di terzi, nonche' dei mezzi finanziari necessari alla formazione e tenuta dell'albo.
4. Il pagamento del contributo si esegue entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.
5. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 64 Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 33 della presente legge, si fa fronte con imputazione della spesa al capitolo 1193 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per l'anno finanziario 1974 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Art. 65 Abrogazioni
1. Le norme della legge 20 giugno 1935, n. 1349, in contrasto con la presente legge, sono abrogate con effetto dalle stesse date da cui hanno applicazione le norme della presente legge con le quali esse sono incompatibili.1
Art. 66 Regolamento di esecuzione
1. Le norme necessarie per l'esecuzione della presente legge saranno emanate, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentite, per quelle relative al titolo I, le associazioni di cui alla lettera d) dell'articolo 3.
2. Le norme di esecuzione relative al titolo III dovranno, tra l'altro, disciplinare l'attuazione del sistema tariffario, il contenuto e la compilazione del documento di trasporto di cui all'articolo 56 della presente legge, l'organizzazione e le procedure per i controlli, i criteri per la determinazione delle distanze tariffarie, nonche' i criteri per la classificazione delle merci ai fini tariffari.
Art. 67 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 giugno 1974
LEONE
RUMOR - PRETI
- ZAGARI -
GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI