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DIRETTIVA 1999/31/CE DEL CONSIGLIO del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti

Testo in vigore al

Art. 7 Domanda di autorizzazione

Gli Stati membri provvedono affinché la domanda di autorizzazione per una discarica contenga almeno i seguenti dati:

  1. a) l'identità del richiedente e del gestore, se sono diversi;

  2. b) la descrizione dei tipi e dei quantitativi totali dei rifiuti da depositare;

  3. c) la capacità prevista del luogo di smaltimento;

  4. d) la descrizione del sito, ivi comprese le caratteristiche idrogeologiche e geologiche;

  5. e) i metodi previsti per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;

  6. f) il piano previsto per il funzionamento, la sorveglianza ed il controllo;

  7. g) il piano per la chiusura e la gestione successiva alla chiusura;

  8. h) ove occorra una valutazione dell'impatto ai sensi della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati8, le informazioni fornite dal committente a norma dell'articolo 5 di detta direttiva;

  9. i) la garanzia finanziaria del richiedente, o qualsiasi altra garanzia equivalente ai sensi dell'articolo 8, lettera a), punto iv), della presente direttiva.

Qualora una domanda di autorizzazione sia stata accolta, tali informazioni, se richieste a fini statistici, sono messe a disposizione degli istituti statistici competenti a livello nazionale e comunitario.

Art. 8 Condizioni per la concessione dell'autorizzazione

Gli Stati membri adottano misure affinché:

  1. a) l'autorità competente conceda l'autorizzazione per la discarica solo qualora:

    1. i) fatto salvo l'articolo 3, paragrafi 4 e 5, il progetto di discarica soddisfi tutte le prescrizioni pertinenti della presente direttiva, compresi gli allegati;

    2. ii) la gestione della discarica sia affidata ad una persona fisica tecnicamente competente a gestire il sito e sia assicurata la formazione professionale e tecnica dei gestori e del personale addetto alla discarica;

    3. iii) per quanto riguarda il funzionamento della discarica, siano adottate le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;

    4. iv) prima dell'inizio delle operazioni di smaltimento, il richiedente abbia adottato o adotti idonei provvedimenti, sotto forma di garanzia finanziaria o altra equivalente, sulla base di modalità che gli Stati membri dovranno decidere, volti ad assicurare che le prescrizioni (compresa la gestione successiva alla chiusura) derivanti dall'autorizzazione rilasciata ai sensi della presente direttiva sono state adempiute e che le procedure di chiusura di cui all'articolo 13 sono state seguite. Tale garanzia o un suo equivalente sono trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di manutenzione e di gestione successiva alla chiusura della discarica, a norma dell'articolo 13, lettera d). Gli Stati membri possono, a loro scelta, dichiarare che la presente lettera non si applica alle discariche per rifiuti inerti;

  2. b) il progetto di discarica sia conforme al pertinente piano o ai pertinenti piani di gestione dei rifiuti menzionati nell'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE;

  3. c) prima che inizino le operazioni di smaltimento, l'autorità competente effettui un'ispezione della discarica per assicurarsi della sua conformità alle condizioni pertinenti all'autorizzazione. Ciò non comporterà in alcun modo una minore responsabilità per il gestore alle condizioni stabilite dall'autorizzazione.

Art. 9 Contenuto dell'autorizzazione

A specificazione e complemento delle disposizioni dell'articolo 9 della direttiva 75/442/CEE e dell'articolo 9 della direttiva 96/61/CE, l'autorizzazione della discarica deve indicare almeno:

  1. a) la categoria della discarica;

  2. b) l'elenco dei tipi di rifiuti definiti e il quantitativo totale il cui deposito nella discarica è autorizzato;

  3. c) le prescrizioni per la preparazione della discarica, per le operazioni di collocamento in discarica e per le procedure di sorveglianza e controllo, compresi i piani di intervento (allegato III, punto 4, lettera B) nonché le prescrizioni provvisorie per le operazioni di chiusura e di gestione successiva alla chiusura;

  4. d) l'obbligo per il richiedente di presentare una relazione almeno una volta all'anno all'autorità competente in merito ai tipi e ai quantitativi di rifiuti smaltiti nonché ai risultati del programma di sorveglianza a norma degli articoli 12 e 13 e dell'allegato III.

Art. 10 Costo dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche

Gli Stati membri adottano misure affinché tutti i costi derivanti dall'impianto e dall'esercizio delle discariche, nonché, per quanto possibile, quelli connessi alla costituzione della garanzia finanziaria o del suo equivalente di cui all'articolo 8, lettera a), punto iv), e i costi stimati di chiusura nonché di gestione successiva alla chiusura per un periodo di almeno trenta anni siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti. Fatte salve le disposizioni della direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente9, gli Stati membri assicurano la trasparenza nella rilevazione e nell'uso delle informazioni necessarie in materia di costi.

Art. 11 Procedure di ammissione dei rifiuti

1. Gli Stati membri adottano provvedimenti affinché, prima dell'ammissione dei rifiuti nella discarica:

  1. a) anticipatamente o al momento della consegna o della prima di una serie di consegne, a condizione che il tipo di rifiuti rimanga invariato, il detentore o il gestore sia in grado di dimostrare, mediante documentazione appropriata, che i rifiuti in questione possono essere ammessi nella discarica alle condizioni stabilite nell'autorizzazione e sono conformi ai criteri di ammissione indicati nell'allegato II;

  2. b) il gestore dell'impianto osservi le seguenti procedure:

    controllo della documentazione relativa ai rifiuti, compresi i documenti richiesti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/689/CEE e, ove appropriato, i documenti richiesti dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1o febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio10;

    ispezione visiva dei rifiuti all'entrata e sul punto di deposito e, se del caso, verifica della conformità con la descrizione figurante nella documentazione presentata dal detentore. Qualora, ai sensi dell'allegato II, punto 3, livello 3 si debbano prelevare campioni rappresentativi, i risultati delle analisi sono conservati e il campionamento è effettuato a norma dell'allegato II, punto 5. I campioni sono conservati almeno un mese;

    iscrizione in un registro dei quantitativi e delle caratteristiche dei rifiuti depositati, con l'indicazione dell'origine, della data di consegna, del produttore, o del collettore in caso di rifiuti urbani, e, se trattasi di rifiuti pericolosi, della posizione precisa nella discarica. Qualora siano richieste a fini statistici, tali informazioni sono messe a disposizione degli istituti statistici competenti a livello nazionale e comunitario;

  3. c) il gestore della discarica fornisca sempre una dichiarazione di ricevuta scritta per ogni consegna ammessa nella discarica;

  4. d) fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 259/93, qualora i rifiuti non siano ammessi nella discarica, il gestore notifichi senza indugio alla competente autorità la mancata ammissione dei rifiuti.

2.

Per le discariche alle quali non si applicano le disposizioni della presente direttiva ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 4 e 5, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché:

siano effettuate regolarmente ispezioni visive dei rifiuti al punto di deposito, al fine di garantire che nel sito vengano accettati unicamente rifiuti non pericolosi provenienti dall'isola o dall'insediamento isolato; e che

sia tenuto un registro dei quantitativi di rifiuti depositati presso il sito.

Gli Stati membri garantiscono che le informazioni sulla quantità e, se possibile, sul tipo di rifiuti destinati a dette discariche esonerate formino parte delle relazioni elaborate a scadenza regolare sull'attuazione della direttiva e destinate alla Commissione.

Art. 12 Procedure di controllo e sorveglianza nella fase operativa

Gli Stati membri adottano provvedimenti affinché le procedure di controllo e sorveglianza nella fase operativa rispondano almeno ai requisiti seguenti:

  1. a) Il gestore della discarica esegue durante la fase operativa il programma di controllo e di sorveglianza di cui all'allegato III.

  2. b) Il gestore notifica all'autorità competente eventuali significativi effetti negativi sull'ambiente riscontrati a seguito delle procedure di controllo e sorveglianza e si conforma alla decisione dell'autorità competente sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime. Tali misure sono adottate a spese del gestore. Con frequenza che sarà stabilita dall'autorità competente e comunque almeno una volta l'anno, il gestore, sulla scorta di dati globali, riferisce alle autorità competenti i risultati complessivi della sorveglianza per dimostrare la conformità della discarica alle condizioni dell'autorizzazione e arricchire le conoscenze sul comportamento dei rifiuti nelle discariche.

  3. c) Il controllo qualitativo delle operazioni di analisi svolte nelle procedure di controllo e sorveglianza e/o delle analisi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), è effettuato da laboratori competenti.

Art. 13 Procedura di chiusura e di gestione successiva alla chiusura

Gli Stati membri provvedono affinché, in conformità, se del caso, dell'autorizzazione:

  1. a) la procedura di chiusura della discarica o di una parte di essa sia avviata:

    1. i) quando siano soddisfatte le condizioni pertinenti indicate nell'autorizzazione, oppure

    2. ii) con l'autorizzazione dell'autorità competente, su richiesta del gestore, oppure

    3. iii) su decisione motivata dell'autorità competente;

  2. b) la discarica o una parte della stessa sia considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'autorità competente abbia eseguito un'ispezione finale sul posto, abbia valutato tutte le relazioni presentate dal gestore ed abbia comunicato a quest'ultimo l'approvazione della chiusura. Ciò non comporterà in alcun caso una minore responsabilità per il gestore alle condizioni stabilite dall'autorizzazione;

  3. c) dopo la chiusura definitiva della discarica, il gestore sia responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase della gestione successiva alla chiusura per tutto il tempo che sarà ritenuto necessario dall'autorità competente, tenendo conto del periodo di tempo durante il quale la discarica può comportare rischi. Il gestore notifica all'autorità competente eventuali significativi effetti negativi sull'ambiente riscontrati a seguito delle procedure di controllo e si conforma alla decisione dell'autorità competente sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime;

  4. d) fintantoché l'autorità competente ritiene che la discarica possa comportare rischi per l'ambiente e senza pregiudicare qualsivoglia normativa comunitaria o nazionale in materia di responsabilità del detentore dei rifiuti, il gestore della discarica impegni la propria responsabilità nel controllare e analizzare il gas di discarica e il colaticcio del sito nonché le acque freatiche nelle vicinanze, a norma dell'allegato III.

Art. 14 Discariche preesistenti

Gli Stati membri adottano misure affinché le discariche che abbiano ottenuto un'autorizzazione o siano già in funzione al momento del recepimento della presente direttiva possano rimanere in funzione soltanto se i provvedimenti in appresso sono adottati con la massima tempestività e al più tardi entro otto anni dalla data prevista all'articolo 18, paragrafo 1:

  1. a) entro un anno dalla data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, il gestore della discarica elabora e presenta all'approvazione dell'autorità competente un piano di riassetto della discarica comprendente le informazioni menzionate nell'articolo 8 e le misure correttive che ritenga eventualmente necessarie al fine di soddisfare i requisiti previsti dalla presente direttiva, fatti salvi i requisiti di cui all'allegato I, punto 1;

  2. b) in seguito alla presentazione del piano di riassetto, le autorità competenti adottano una decisione definitiva sull'eventuale proseguimento delle operazioni in base a detto piano e alla presente direttiva. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far chiudere al più presto, a norma dell'articolo 7, lettera g), e dell'articolo 13, le discariche che, in forza dell'articolo 8, non ottengono l'autorizzazione a continuare a funzionare;

  3. c) sulla base del piano approvato, le autorità competenti autorizzano i necessari lavori e stabiliscono un periodo di transizione per l'attuazione del piano. Tutte le discariche preesistenti devono conformarsi ai requisiti previsti dalla presente direttiva, fatti salvi i requisiti di cui all'allegato I, punto 1, entro otto anni dalla data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1;

  4. d)

    1. i) entro un anno dalla data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, gli articoli 4, 5, e 11 e l'allegato II si applicano alle discariche di rifiuti pericolosi;

    2. ii) entro tre anni dalla data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, l'articolo 6 si applica alle discariche di rifiuti pericolosi.

Art. 15 Obbligo di riferire

Con scadenza triennale gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione in merito all'attuazione della presente direttiva, rivolgendo particolare attenzione alle strategie nazionali da elaborare a norma dell'articolo 5. Detta relazione viene elaborata in base ad un questionario o ad uno schema preparato dalla Commissione secondo la procedura stabilita dall'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE11. Il questionario o schema viene inviato agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo compreso nella relazione. la relazione viene inviata alla Commissione entro nove mesi dalla fine del corrispondente periodo triennale.

La Commissione pubblica una relazione della Comunità sull'attuazione della presente direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni da parte degli Stati membri.

Art. 16 Procedura di comitato

Le misure necessarie per adeguare gli allegati della presente direttiva al progresso scientifico e tecnico e per modificare la normalizzazione dei metodi di controllo, di campionamento e di analisi in relazione allo smaltimento dei rifiuti nelle discariche sono adottate dalla Commissione, assistita dal comitato di cui all’articolo 18 della direttiva 2006/12/CE. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 17, paragrafo 3. A tal fine, per quanto riguarda l’allegato II, il comitato tiene conto dei principi e delle procedure generali per la verifica e l’ammissione dei rifiuti e dei criteri di ammissione di cui all’allegato II e fissa criteri specifici e/o metodi di prova e valori limite associati per ogni categoria di discarica, compresi, se del caso, tipi specifici di discariche nell’ambito di ciascuna categoria, ivi compreso il deposito sotterraneo. La Commissione adotta, e all’occorrenza modifica, disposizioni in materia di armonizzazione e invio regolare dei dati statistici di cui agli articoli 5, 7 e 11, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 17, paragrafo 2.

Art. 17

1. La Commissione è assistita da un Comitato.

2.

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE12, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Art. 18 Recepimento

1.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nel campo disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 19 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 1999. Per il Consiglio Il Presidente J. FISCHER (3) Parere del Parlamento europeo del 19 febbraio 1998 (GU C 80 del 16.3.1998, pag. 196), posizione comune del Consiglio del 4 giugno 1998 (GU C 333 del 30.10.1998, pag. 15) e decisione del Parlamento europeo del 9 febbraio 1999 (GU C 150 del 28.5.1999, pag. 78).