Sez. 5, Sentenza n. 23060 del 14/12/2012 (Rv. 625033 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Associazioni professionali - Soggettività giuridica separata da quella degli associati - Esclusione - Conseguenze - Giudizio promosso dagli associati - Notifica dell'atto d'appello all'associazione in quanto tale - Ammissibilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE
Un'associazione professionale non è un soggetto di diritto, e non si distingue dai singoli professionisti che la compongono. Ne consegue che qualora questi ultimi abbiano impugnato in proprio il silenzio-rifiuto dell'amministrazione finanziaria sull'istanza di rimborso dell'imposta (nella specie IRAP) versata dall'associazione in quanto tale, l'atto d'appello dell'amministrazione è ritualmente notificato presso l'avvocato nominato congiuntamente dai singoli professionisti, a nulla rilevando che esso sia formalmente indirizzato all'associazione professionale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 33 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 24, Cod. Civ. art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)