Sez. 1, Sentenza n. 13511 del 08/06/2007 (Rv. 600400 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Erronea allegazione della violazione, da parte del giudice di merito, dell'art. 360 cod. proc. civ. - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Esclusione - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
Il ricorso per cassazione col quale si denunci la violazione, da parte del giudice di merito, dell'art. 360 cod. proc. civ., pur formulato in modo evidentemente improprio (posto che il giudice del merito non può violare una norma che non disciplina il processo dinanzi a lui), è comunque ammissibile, ove possa interpretarsi nel senso che, attraverso quella inadeguata formulazione, il ricorrente abbia inteso in verità dedurre una violazione di norme di diritto sussumibile nelle ipotesi previste dall'art. 360 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)