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Sez. 2, Sentenza n. 964 del 20/04/1970 Ud. (dep. 17/03/1971) Rv. 117193 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI SPECIALITA - IMPROCEDIBILITA PER FATTI DIVERSI DA QUELLI PER CUI E CONCESSA L'ESTRADIZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1970-04-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/117193-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI SPECIALITA - IMPROCEDIBILITA PER FATTI DIVERSI DA QUELLI PER CUI E CONCESSA L'ESTRADIZIONE - CONDIZIONI.*

Il principio di specialita, in virtu del quale e fatto divieto di giudicare l'estradato per fatti anteriori e diversi da quelli compresi nel provvedimento di estradizione, non implica necessariamente una generale limitazione della giurisdizione ne e, automaticamente, causa di improcedibilita dell'Azione penale per i reati anteriori non compresi nell'estradizione, ma determina soltanto un impedimento all'Esercizio dell'Azione stessa nei casi nei quali la presenza fisica dell'imputato nello stato sia espressamente richiesta od assuma particolare interesse per l'Esercizio dell'Azione. Negli altri casi, non ricorrendone le condizioni legittimatrici, il divieto non funziona ed il principio non e operante e non limita la potesta di procedere per i fatti anteriori, purche siano osservate le norme sulla notificazione degli Atti all'imputato e siano rispettati i diritti della difesa. (V 117175, anno 1971, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 661, Cod. Pen. art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)