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Sez. U, Ordinanza n. 10934 del 26/04/2025 (Rv. 674778-02)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Trattativa tra privato e P.A. - Azione di responsabilità precontrattuale nei confronti della P.A. - Giurisdizione del G.O. - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie. RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2025-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674778-02

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

In caso di trattativa che si svolga, al di fuori di una procedura di evidenza pubblica, tra il privato e la P.A., la domanda di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di richiesta afferente non alla fase pubblicistica della gara, ma a quella prodromica, nella quale si lamenta la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza. (Nella specie - nella quale l'appaltatore di un'opera pubblica aveva commissionato a una società terza la fornitura di un ponteggio, la cui materiale disponibilità era rimasta in capo all'ente committente anche dopo la risoluzione del contratto d'appalto -, la S.C. ha ascritto alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, proposta dalla suddetta società, in ragione della frustrazione dell'affidamento colposamente ingenerato dall'ente pubblico circa la conclusione di un contratto di noleggio del menzionato ponteggio).

Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)