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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 10 del 2001

Decisione
decisa il 2000-12-15, depositata il 2001-01-04
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:10
Massime
3

Massime (3)

Massima n. 26010

  • Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato proposto dalla corte d'appello di milano, nei confronti della camera dei deputati
  • Improcedibilità dichiarata con sentenza n. 449 del 1997
  • Riproposizione
  • Possibilità
  • Condizione.
Leggi la massima
Non è preclusa la riproposizione del conflitto tra poteri dello Stato qualora il conflitto sia stato im precedenza dichiarato improcedibile per tardività del deposito - come si è verificato, nella specie, a seguito della sentenza n. 449 del 1997 -, non essendo previsto alcun termine di decadenza in ordine alla proponibilità di tali conflitti, sempreché permanga l'interesse a ricorrere. - V. anche in senso conforme, ordinanze nn. 61 e 62/2000.

Massima n. 26014

  • Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato
  • Atto di promovimento
  • Utilizzazione della forma dell'ordinanza
  • Idoneità alla valida instaurazione del giudizio.
Leggi la massima
La forma dell'ordinanza utilizzata per proporre ricorso, in caso di conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato proposto da un'autorità giurisdizionale (nella specie, dalla Corte d'appello di Milano) deve ritenersi idonea per una valida instaurazione del conflitto, sempreché sussistano sostanzialmente i requisiti richiesti. - V., in senso conforme, sentenze nn. 10, 11 e 82/2000.

Massima n. 26015

  • Parlamento
  • Immunità parlamentari
  • Procedimento penale a carico di un parlamentare, per il reato di diffamazione aggravata
  • Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza
  • Ricorso della corte d'appello di milano per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato
  • Delibazione preliminare di ammissibilità
  • Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo
  • Ammissibilità del ricorso
  • Comunicazione e notificazione conseguenti.
Leggi la massima
È ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'appello di Milano, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione con la quale quest'ultima, il 31 gennaio 1996, ha dichiarato la insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio componente in quanto ritenute esercizio delle funzioni parlamentari. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo richiesti dalle norme per l'ammissibilità del ricorso: per un verso, essendo legittimati al ricorso e ad esser parte del conflitto sia la Corte d'appello ricorrente in quanto organo giurisdizionale esplicante le proprie funzioni in condizioni di piena indipendenza sia la Camera dei deputati, in quanto competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabiità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; per altro verso, essendo denunciata dal ricorrente la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza della predetta deliberazione parlamentare. - V. anche ordinanze di ammissibilità di conflitti tra poteri dello Stato nn. 91, 150 e 389/2000.

Norme impugnate

  • deliberazione della Camera dei deputati 31 gennaio 1996

Parametri

  • art. 37 legge 11 marzo 1953, n. 87
  • art. 68, comma 1, Cost.
  • art. 26 norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 31 gennaio 1996 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Umberto Bossi nei confronti dell'on. Fernando Dalla Chiesa, promosso dalla Corte di appello di Milano - sezione quarta penale, con ricorso depositato il 6 ottobre 2000 ed iscritto al n. 168 del registro ammissibilità conflitti. Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il giudice relatore Fernando Santosuosso.
punto 1
Ritenuto che, nel corso del giudizio d'appello avverso la sentenza di condanna dell'on. Umberto Bossi per il reato di diffamazione aggravata nei confronti di Fernando Dalla Chiesa, la Corte d'appello di Milano aveva sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato contro la deliberazione della Camera dei deputati del 31 gennaio 1996, con cui tale Assemblea aveva dichiarato che i fatti per i quali l'on. Bossi era sottoposto al suddetto procedimento penale concernevano opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni di parlamentare, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; che il conflitto era stato dichiarato ammissibile con l'ordinanza n. 339 del 1996; che, in seguito a ciò, il 31 ottobre 1996 la Corte d'appello di Milano aveva notificato il proprio ricorso e la predetta ordinanza alla Camera dei deputati, la quale si era ritualmente costituita in giudizio; che il ricorso e l'ordinanza, con la prova delle avvenute notifiche, erano stati, invece, depositati in cancelleria il 21 novembre 1996; che, con la sentenza n. 449 del 1997, la Corte costituzionale, accogliendo l'eccezione in tal senso formulata dalla Camera, aveva dichiarato improcedibile il conflitto di attribuzione, poiché il deposito del ricorso era stato effettuato oltre il termine di venti giorni dalla notifica, stabilito dall'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale; che, in conseguenza di ciò, la Corte d'appello aveva, a sua volta, dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale nei confronti di Umberto Bossi, ma contro tale pronuncia era stato proposto ricorso per cassazione dalla parte civile; che la Corte di cassazione, con sentenza 27 aprile - 10 maggio 2000, n. 777, ha annullato la suddetta sentenza d'appello per illogicità della motivazione - che era basata sul presupposto di diritto che il conflitto di attribuzione non fosse riproponibile - e ha rinviato il giudizio davanti alla Corte d'appello di Milano; che ora tale Corte ripropone il conflitto di attribuzione, rilevando che, "vista la decisione della Corte di cassazione a seguito di gravame della parte civile, non può esimersi dal sottoporre nuovamente alla Consulta la soluzione della situazione di contrapposizione tra l'organo giudicante e l'assemblea parlamentare".
punto 2
Considerato che, in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, la Corte costituzionale è chiamata a deliberare, senza contraddittorio, se "esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza", restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche riguardo all'ammissibilità della riproposizione di un conflitto già dichiarato improcedibile; che, pertanto, in questa sede è sufficiente rilevare che non è previsto alcun termine di decadenza per sollevare un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, per cui prima facie non ne appare preclusa la riproposizione, qualora sia stato in precedenza dichiarato improcedibile per tardività del deposito, a condizione che permanga l'interesse a ricorrere (v. le ordinanze n. 61 e n. 62 del 2000); che dal tenore dell'ordinanza della Corte d'appello di Milano sembra permanere tale interesse; che nella fattispecie sussistono anche i requisiti, soggettivo ed oggettivo, del conflitto (cfr., da ultimo, le ordinanze n. 91, n. 150 e n. 389 del 2000); che infatti, quanto al primo, devono ritenersi legittimati ad essere parti del presente conflitto sia la Corte d'appello di Milano - essendo principio costantemente affermato da questa Corte che i singoli organi giurisdizionali, esplicando le loro funzioni in situazione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono da considerarsi legittimati, attivamente e passivamente, ad essere parti di conflitti di attribuzione - sia la Camera dei deputati - in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; che, quanto al profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, dal momento che la ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, da parte della citata deliberazione della Camera dei deputati; che la forma dell'ordinanza, utilizzata per proporre il ricorso, deve ritenersi idonea per una valida instaurazione del conflitto - ove sussistano sostanzialmente i requisiti richiesti - come ripetutamente affermato da questa Corte (cfr., ex plurimis le sentenze n. 10, n. 11 e n. 82 del 2000); che dal ricorso possono ricavarsi "le ragioni del conflitto" e "le norme costituzionali che regolano la materia", come richiesto dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d'appello di Milano nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe; Dispone: a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Corte d'appello di Milano, ricorrente; b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere poi depositati presso la cancelleria della Corte entro venti giorni dalla notifica. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000. Il Presidente: Santosuosso Il redattore: Santosuosso Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 4 gennaio 2001. Il cancelliere: Fruscella

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