Sez. L, Sentenza n. 11995 del 28/06/2004 (Rv. 573958 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Sentenze della Corte costituzionale in materia - Principio della distinzione del momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario - Sussistenza - Conseguenze - Notificazione eseguita a mezzo ufficiale giudiziario - Momento di perfezionamento per il notificante - Consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - Configurabilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE
Per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 69 del 1994, n. 358 del 1996, n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004, risulta ormai acquisito dall' ordinamento il principio secondo il quale - relativamente alla funzione che sul piano processuale la notificazione è destinata a svolgere il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario. La regola generale della distinzione dei due momenti va desunta da quella espressamente prevista dall'art. 149 cod. proc. civ. per la notificazione a mezzo posta e conseguentemente applicata anche alla notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, sicché anche quest'ultima notifica si perfeziona, per il notificante, al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)