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Sez. 6, Sentenza n. 6476 del 10/02/1981 Ud. (dep. 29/06/1981) Rv. 149604 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - DISCREZIONALITÀ DEL PROVVEDIMENTO - NON CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-02-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149604-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - DISCREZIONALITÀ DEL PROVVEDIMENTO - NON CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

La rinnovazione del dibattimento è rimessa al potere discrezionale del giudice di appello il cui concreto Esercizio non è censurabile in Sede di legittimità. (Conf. Mass. N. 141999).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)