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Sez. L, Sentenza n. 16549 del 05/08/2005 (Rv. 583645 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Individuazione della retribuzione annua utile ai fini del TFR - Riferimento alla normativa legale e contrattuale in vigore al momento degli accantonamenti - Necessità - Fondamento - Conseguenze in tema di effetto retroattivo previsto dalla contrattazione collettiva.
Stato
decisa il 2005-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583645-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE

L'individuazione della retribuzione annua utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto deve operarsi, ai sensi dell'art. 2120 cod. civ., facendo riferimento alla normativa legale o contrattuale in vigore al momento dei singoli accantonamenti e non a quella in vigore al momento della cessazione del rapporto, atteso che il TFR costituisce un istituto di retribuzione differita che matura anno per anno attraverso il meccanismo dell'accantonamento e della rivalutazione. Conseguentemente, è escluso che la contrattazione collettiva possa attribuire effetto retroattivo alla individuazione della retribuzione utile per il suddetto trattamento, essendo tale pattuizione nulla per contrasto con i principi inderogabili di norma di legge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)