Sez. L, Sentenza n. 16549 del 05/08/2005 (Rv. 583645 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Individuazione della retribuzione annua utile ai fini del TFR - Riferimento alla normativa legale e contrattuale in vigore al momento degli accantonamenti - Necessità - Fondamento - Conseguenze in tema di effetto retroattivo previsto dalla contrattazione collettiva.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE
L'individuazione della retribuzione annua utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto deve operarsi, ai sensi dell'art. 2120 cod. civ., facendo riferimento alla normativa legale o contrattuale in vigore al momento dei singoli accantonamenti e non a quella in vigore al momento della cessazione del rapporto, atteso che il TFR costituisce un istituto di retribuzione differita che matura anno per anno attraverso il meccanismo dell'accantonamento e della rivalutazione. Conseguentemente, è escluso che la contrattazione collettiva possa attribuire effetto retroattivo alla individuazione della retribuzione utile per il suddetto trattamento, essendo tale pattuizione nulla per contrasto con i principi inderogabili di norma di legge.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)