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Sez. 2, Sentenza n. 464 del 18/01/1983 (Rv. 425261 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE - SIMULAZIONE - RELATIVA - EVENTUALE CONTRODICHIARAZIONE AL CONTRATTO - VALUTAZIONE IN SEDE DI INTERPRETAZIONE - OBBLIGATORIETÀ.*
Stato
decisa il 1983-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425261-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE - SIMULAZIONE - RELATIVA - EVENTUALE CONTRODICHIARAZIONE AL CONTRATTO - VALUTAZIONE IN SEDE DI INTERPRETAZIONE - OBBLIGATORIETÀ.*

Poiché al fine di determinare il contenuto delle clausole contrattuali occorre far capo al contratto definitivo che assorbe nel regolamento d'interessi attuato dalle parti le convenzioni preliminari e le trattative contrattuali, togliendo ad esse efficacia e dettando l'unica disciplina dei rapporti, il giudice del merito al predetto fine deve tener conto anche della eventuale controdichiarazione al contratto definitivo che è idonea, sussistendo gli altri requisiti di legge (art. 1414 cod. civ.) a togliere efficacia allo stesso contratto definitivo, ed ad indicare l'oggetto del contratto realmente voluto dai contraenti come i termini e le condizioni delle obbligazioni rispettivamente pattuite.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1414

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)