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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 12 febbraio 1974, causa 146/73

Decisione
decisa il 1974-02-12
ECLI
ECLI:EU:C:1974:12

Epigrafe

Nel procedimento 146-73, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Finanzgericht dell'Assia, VII Sezione, nella causa dinanzi ad esso pendente tra RHEINMÜHLEN-DÜSSELDORF, con sede in Düsseldorf-Holthausen, e EINFUHR- UND VORRATSSTELLE FÜR GETREIDE UND FUTTERMITTEL, Francoforte sul Meno, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 177, n. 2, del trattato CEE nonché del combinato disposto degli artt. 19, n. 2, e 20, n. 2, del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 19 (GU 1962, pag. 933 e segg.), e degli artt. 14 e 15 del regolamento del Consiglio 21 ottobre 1964, n. 141 (GU 1964, pag. 2666), LA CORTE, composta dai signori: R. Lecourt, presidente; A. M. Donner (relatore) e M. Sørensen, presidenti di Sezione; J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, H. Kutscher e C. Ó Dálaigh, giudici; avvocato generale: J. P. Warner, cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla presente controversia e lo svolgimento del procedimento si possono riassumere come segue:
paragrafo 2
Fra il 30 dicembre 1964 ed il 16 dicembre 1965, l'impresa Rheinmühlen (attrice nella causa principale) esportava dalla Repubblica federale di Germania orzo periato. L'Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel (in prosieguo EVSt), convenuta nella causa principale, accordava all'attrice, in base alle dichiarazioni di questa che la merce era destinata a paesi terzi, le restituzioni previste per le esportazioni in paesi terzi. Tali restituzioni venivano in seguito revocate, essendo risultato che le esportazioni avevano avuto luogo in altri Stati della Comunità, e non in paesi terzi. Esperiti senza successo i reclami amministrativi, l'attrice adiva il Finanzgericht dell'Assia, che respingeva la sua domanda. Su ricorso per cassazione, il Bundesfinanzhof, con sentenza 8 novembre 1972 — VII R 98/68 annullava la sentenza del Finanzgericht e rinviava la causa per un nuovo esame. Nella motivazione era detto che la revoca della restituzione era giustificata solo per la differenza fra la restituzione «paesi terzi» e la restituzione «Stati membri». A norma del § 126, n. 5, del Finanzgerichtsordnung (regolamento di procedura per i tribunali finanziari) 6 ottobre 1965 (BGBl. III 350-1), nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato dalla pronunzia del Bundesfinanzhof. Tuttavia, il Finanzgericht dell'Assia, ritenendo che la tesi enunciata dal Bundesfinanzhof non fosse compatibile con il sistema di restituzioni quale è previsto nel regolamento n. 19/62, ha sospeso, con ordinanza 7 maggio 1973, il procedimento ed ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
paragrafo 3
«1. Se l'art. 1, 2o comma, del trattato CEE vada interpretato nel senso che il giudice non di ultima istanza può rinviare in via pregiudiziale alla Corte di giustizia delle Comunità europee solo qualora si occupi della causa per la prima volta, ovvero che può farlo anche qualora debba statuire su rinvio, dopo l'annullamento di una precedente sentenza. In caso affermativo: 2. Se gli artt. 19, n. 2 e 20, n. 2, del regolamento n. 19/62 CEE (GU pag. 933/62) in relazione agli am. 14 e 15 del regolamento n. 141/64 CEE (GU pag. 2666/64) vadano interpretati nel senso che l'esportatore il quale ha chiesto e ottenuto la restituzione paesi terzi per l'esportazione di orzo periato in un determinato paese terzo, ha diritto almeno alla restituzione per i paesi membri, qualora da un successivo controllo risulti che la merce è stata invece esportata in un paese membro, ovvero che in tal caso non ha diritto ad alcuna restituzione. 3. Se l'art. 20, n. 2, del regolamento n. 19/62 CEE in relazione all'art. 15 del regolamento n. 141/64 CEE vada interpretato nel senso che l'esportatore ha diritto alla restituzione paesi terzi solo qualora esporti le merci nel paese dichiarato, ovvero che é sufficiente che le merci siano giunte in un qualsiasi paese terzo.»
paragrafo 4
L'ordinanza di rinvio è pervenuta in cancelleria il 20 giugno 1973.
paragrafo 5
La ditta Rheinmühlen, rappresentata dall'avv. Modest, del foro di Amburgo; la EVSt, rappresentata dall'avv. Stock-burger, del foro di Francoforte sul Meno; e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Gilsdorf, hanno depositato osservazioni scritte in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CEE.
paragrafo 6
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate alla Corte › 1. Sulla prima questione

paragrafo 1
a) L'attrice nella causa principale sostiene che l'art. 177 del trattato CEE va interpretato nel senso che il giudice nazionale, in particolare il giudice d'ultima istanza, non è obbligato a domandare la pronunzia della Corte di giustizia se non in caso di fondato dubbio circa la validità o l'interpretazione di una norma di diritto comunitario. Se il giudice d'ultima istanza non ha alcun dubbio in ordine alla validità od all'interpretazione d'una norma comunitaria e la applica senza sottoporre alla Corte alcuna questione pregiudiziale, è da escludere che le parti possano impugnare la decisione del predetto giudice ed ottenerne l'annullamento grazie all'art. 177 del trattato. Questa tesi è confortata da due sentenze del Bundesverfassungsgericht (la Corte costituzionale tedesca), reperibili nella Raccolta della giurisprudenza del Bundesverfassungsgericht (rispettivamente E 29, 198 e segg. ed E 29, 213), secondo cui le parti possono proporre un ricorso di costituzionalità contro una sentenza d'ultima istanza, per il motivo che il giudice di cassazione non si è rivolto in via pregiudiziale alla Corte di giustizia delle Comunità europee, solo qualora la decisione in tal senso appaia arbitraria. Il trattato CEE non contiene alcuna disposizione che consenta di adire la Corte di giustizia per ottenere l'annullamento d'una sentenza emessa da un giudice nazionale d'ultima istanza e passata in giudicato. Il testo chiaramente interpretabile del § 126, n. 5, del Finanzgerichtsordnung : «Il tribunale cui la causa è rinviata per il riesame è vincolato, nelle sue decisioni, dal giudicato del Bundesfinanzhof» impone di attribuire alla sentenza di rinvio gli stessi effetti giuridici d'una sentenza in ultima istanza. La sentenza di rinviò è vincolante non solo per il giudice cui la causa è rinviata, ma altresì per il Bundesgerichtshof medesimo e per le parti processuali. Nel presente caso, l'ordinanza con cui il Finanzgericht ha deferito le questioni pregiudiziali mira ad eludere l'effetto vincolante di cui al § 126, n. 5, del Finanzgerichtsordnung. Un simile tentativo è altrettanto inammissibile quanto lo sarebbe il presentare alla Corte un ricorso in via diretta per ottenere l'annullamento di una sentenza nazionale passata in giudicato. Di conseguenza, l'attrice nella causa principale conclude che la Corte voglia: 1. dichiarare irricevibile la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht dell'Assia ; 2. in subordine, risolvere la prima questione nel senso che l'art. 177, n. 2, del trattato CEE non consente al giudice di prima istanza di sottoporre alla Corte una domanda di pronunzia pregiudiziale ai sensi dell'art. 177, n. 2, del trattato CEE, quando le norme comunitarie in questione sono state interpretate dal giudice nazionale d'ultima istanza con un'efficacia pari alla forza di cosa giudicata. b) La EVSt (convenuta nella causa principale) appoggia incondizionatamente la tesi svolta dal Finanzgericht nell'ordinanza di rinvio. L'art. 177 del trattato CEE ha lo scopo di garantire l'applicazione uniforme del diritto comunitario in tutti gli Stati membri. Questo obiettivo non verrebbe perseguito se si ammettesse che la competenza dei giudici nazionali ai sensi dell'art. 177, n. 2, è limitata da norme interne di procedura, norme, del resto, assai diverse nei singoli Stati. Inoltre, il comportamento del Finanzgericht dell'Assia è ammesso dal § 126, n. 5, del Finanzgerichtsordnung. Scopo della predetta disposizione è di evitare che un rifiuto del giudice di grado inferiore di accettare le valutazioni giuridiche espresse dal giudice di cassazione possa prolungare inutilmente la durata dei processi. Considerato che lo scopo per cui viene posta una questione pregiudiziale è proprio quello di giungere alla soluzione definitiva di un problema giuridico, nulla s'oppone, anche nell'attuale stato della causa dinanzi ai giudici nazionali, alla ricevibilità di una domanda di pronunzia pregiudiziale. c) La Commissione osserva che, di per sé, la prima questione sarebbe in un certo senso superflua, dal momento che la Corte è competente a statuire d'ufficio sulla ricevibilità della seconda e della terza questione, risolvendo così implicitamente anche la prima questione. La Commissione ritiene nondimeno auspicabile che la Corte precisi l'ambito d'applicazione dell'art. 177, risolvendo espressamente la prima questione. Le considerazioni decisive per la soluzione della predetta questione sono le seguenti: Il Finanzgericht dell'Assia è un organo giudiziario legittimato a proporre domanda di pronunzia pregiudiziale in forza dell'art. 177, n. 2. del trattato CEE. Non ci sono norme di diritto interno che escludano il ricorso per cassazione in sede di giudizio di rin vio. Il § 126, n. 5, del Finanzgerichtsordnung riduce, è vero, il margine di decisione del giudice di primo grado, che non può discostarsi dai principi fissati dal Bundesfinanzhof nella sentenza di rinvio. Ciò non basta tuttavia per concludere che nessuna questione può più essere sollevata dinanzi al giudice di primo grado. Ai sensi dell'art. 177, n. 2, il giudice nazionale può, qualora nutra dei dubbi circa la portata di una norma, domandare alla Corte di giustizia di pronunziarsi in via pregiudiziale sulla norma in questione. La Corte non è competente a controllare se, in forza del diritto interno, i dubbi del giudice nazionale siano inammissibili o ingiustificati. Perciò, può essere ritenuta ricevibile anche la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta da un giudice che conosce della causa in sede di rinvio. La Commissione riconosce che la soluzione sovraesposta potrebbe avere conseguenze di rilievo in relazione all'ordinamento gerarchico dei tribunali nazionali. Se infatti l'interpretazione della Corte non corrispondesse a quella fornita dai giudici nazionali d'ultima istanza, il giudice che ha sottoposto la questione alla Corte potrebbe trovarsi di fronte a due sentenze contrastanti. Decidendo secondo l'interpretazione della Corte, egli si discosterebbe necessariamente dalla sentenza di rinvio del giudice d'ultima istanza in spregio del § 126, n. 5, del Finanzgerichtsordnung; decidendo in ossequio all'opinione dei giudici di cassazione, violerebbe invece l'art. 177 del trattato CEE. Un simile dilemma potrebbe tuttavia venir risolto grazie al principio della prevalenza del diritto comunitario. L'art. 177 non invita soltanto il giudice che opera il rinvio a decidere in conformità dell'interpretazione della Corte, ma attribuisce altresì ai singoli il diritto di pretendere che i giudici nazionali si comportino in talo senso. L'art. 177 va considerato, sotto questo aspetto, una norma direttamente efficace e tale da creare in capo ai singoli diritti che i giudici nazionali devono tutelare. Il monopolio interpretativo del trattato CEE, di cui la Corte dispone in virtù dell'art. 177, non potrebbe conseguire lo scopo di un' interpretazione uniforme del trattato se le pronunzie emesse dalla Corte in via pregiudiziale non avessero una forza vincolante, che potesse esser fatta valere almeno dalle parti nella causa principale. La Commissione ne conclude che l'interpretazione di una norma comunitaria fornita dalla Corte deve in ogni caso prevalere sull'opinione del giudice nazionale d'ultima istanza; una soluzione diversa metterebbe in forse l'uniformitá d'applicazione del diritto comunitario.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate alla Corte › 2. Sulla seconda questione

paragrafo 1
La ditta Rheinmühlen richiama la giurisprudenza della Corte nelle cause 6-71 (Rheinmühlen) Raccolta 1971, pag. 823, e 85-71 (Kampffmeyer) Raccolta 1972, pag. 213, secondo la quale occorre distinguere nettamente fra il sistema dei prelievi ed il sistema delle restituzioni, entrambi previsti dal regolamento n. 19. Per quanto concerne le restituzioni, la Corte ha affermato che gli Stati membri erano liberi di non concedere alcuna restituzione, il che implicava la facoltà di imporre al riguardo condizioni supplementari, oltre a quelle previste dai regolamenti comunitari. Nel campo d'applicazione del regolamento n. 19/62 — prosegue l'attrice — non sono stati fissati da alcuna norma comunitaria né la forma delle domande di restituzione né i termini di presentazione. Il compito di stabilire le modalità di liquidazione delle restituzioni è stato quindi lasciato agli Stati membri. Ne consegue che questi ultimi potevano disciplinare ed applicare, a loro piacimento, la revoca delle restituzioni.
paragrafo 2
La suddetta interpretazione è stata adottata anche dal Bundesfinanzhof ed è perciò vincolante per il Finanzgericht ai sensi del § 126, n. 5, del Finanzgerichtsordnung. Se venisse accertato che la merce è stata posta in libera pratica in un altro Stato membro, l'attrice avrebbe pur sempre diritto a vedersi accordata almeno la restituzione «Stato membro», che le sarebbe spettata in forza della disciplina nazionale in materia di restituzioni.
paragrafo 3
La Corte potrebbe risolvere la seconda questione come segue:
paragrafo 4
«Il problema del se ed in quale misura vada richiesto il rimborso di una restituzione ai sensi del regolamento n. 19/62, percepita indebitamente, è un problema di diritto interno e va risolto dai giudici nazionali. Gli Stati membri ed i giudici nazionali devono tuttavia vegliare a che non siano superati i massimi di restituzione previsti dal regolamento n. 141/64 e da altre norme d'attuazione emanate dagli organi comunitari ed a che la parte di restituzione, percepita indebitamente e soggetta al rimborso, venga fissata in modo da ristabilire l'equilibrio nell'organizzazione dei mercati».
paragrafo 5
L'EVSt sottolinea che gli artt. 19, n. 2, e 20, n. 2, del regolamento n. 19/62, gli artt. 14, n. 1, e 15 del regolamento n. 141/64, ed infine l'art. 1 del regolamento del Consiglio 29 ottobre 1964, n. 162, (GU 1964, pag. 2739), hanno stabilito soltanto dei massimi di restituzione.
paragrafo 6
Nelle sue sentenze 6-71 e 85-71 la Corte si è richiamata alle differenze fra la restituzione «paesi terzi» e la restituzione «Stati membri». Specialmente i criteri per il calcolo dei massimi di restituzione differiscono in funzione degli scopi cui mirano le due categorie di restituzioni. L'obiettivo delle restituzioni negli scambi intracomunitari è di ravvicinare fra di loro i prezzi delle materie prime nei vari paesi della Comunità, in modo che le condizioni d'acquisto per le imprese di trasformazione risultino uguali. Negli scambi coi paesi terzi lo scopo delle restituzioni è invece quello di ridurre la differenza fra i prezzi praticati nello Stato membro esportatore ed i prezzi correnti sul mercato mondiale. Le disposizioni sovrammenzionate riflettono perfettamente questa fondamentale distinzione fra le due categorie di restituzioni. L'EVSt cita ancora il regolamento della Commissione 25 luglio 1962, n. 92 (GU 1962, pag. 1906), che consentiva agli Stati membri di accordare le restituzioni «paesi terzi» nella forma di autorizzazioni ad importare in esenzione dal prelievo una corrispondente quantità di materie prime. La possibilità di cui sopra presentava un notevole interesse per gli esportatori, che potevano attendere il momento più opportuno per le importazioni esenti da prelievo; la prospettiva dei vantaggi in tal modo ottenibili poteva facilmente indurre gli esportatori a dichiarare come esportazioni «paesi terzi» esportazioni dirette verso altri Stati membri.
paragrafo 7
Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ha deciso che, per provare la provenienza o la destinazione delle merci, non è sufficiente la mancanza del certificato di circolazione delle merci DD4. La giurisprudenza della Corte è infatti partita dal principio che le discipline nazionali elaborate per l'attuazione del sistema di restituzioni di cui al regolamento n. 19 non debbano consentire abusi.
paragrafo 8
La teoria (del rimborso) della «differenza» svolta dal Bundesfinanzhof non è compatibile con i principi giuridici enunciati dalla Corte; essa minaccia la certezza del diritto ed incoraggia gli abusi, in contrasto con i principi della disciplina comunitaria in materia.
paragrafo 9
L'EVSt conclude che un esportatore, il quale abbia richiesto ed ottenuto una restituzione «paesi terzi», non ha più il diritto di domandare una restituzione «Stati membri», quando venga successivamente accertato che egli, contrariamente alle proprie dichiarazioni, ha esportato la merce in uno Stato membro.
paragrafo 10
La Commissione espone la disciplina comunitaria in esame. Per quanto riguarda il regolamento di competenza fra Comunità e Stati membri, essa giunge alle medesime conclusioni cui sono giunte l'attrice e la convenuta nella causa principale.
paragrafo 11
La soluzione della seconda questione dipende dal come va interpretata l'espressione: «esportazione in un altro Stato membro». Conviene all'uopo partire dalla definizione di «esportazione in paesi terzi», che la Corte ha fornito nella causa 6-71. L'esportazione verso paesi terzi — ha affermato la Corte — presupponeva almeno che la merce fosse (nel testo francese «avait été ou serait», N.d.t.) posta in libera pratica in uno Stato terzo. Questa definizione non è tuttavia molto chiara. Se non altro, l'uso del condizionale (serait) accanto all'indicativo (avait été) può suscitare dei dubbi. La Corte ha con ciò semplicemente inteso alludere alla valutazione «a priori» che deve in ogni caso essere effettuata dall'autorità competente per le restituzioni oppure ha voluto mettere in evidenza che bastava che l'esportatore avesse fatto tutto il necessario per porre la merce in libera pratica nello Stato terzo?
paragrafo 12
Se il condizionale non è stato usato per attenuare la portata della frase, la definizione fornita dalla Corte andrebbe molto più lontano di quelle proposte dagli organi comunitari e nazionali competenti per le restituzioni sotto l'impero del regolamento n. 19.
paragrafo 13
Nemmeno nel diritto comunitario attuale — nella misura in cui esso contempla restituzioni differenziate per i singoli paesi terzi — tale definizione appare utilizzabile, data soprattutto la difficoltà di controllare. Per questo motivo la Commissione auspica che la Corte precisi, nella sentenza, la nozione di «messa in libera pratica in uno Stato membro». Per il giudice di rinvio potrebbe essere utile sapere se, a norma del diritto comunitario, la concessione della restituzione dipende dal fatto che nello Stato membro importatore si siano realizzate tutte le condizioni necessarie all'importazione definitiva della merce.
paragrafo 14
Per ciò che concerne la prova dell'effettiva esportazione verso uno Stato membro, la Commissione sostiene che il rilascio di un certificato DD4 non poteva costituire un presupposto della restituzione «Stati membri». La suddetta restituzione non dipendeva neppure dalla presentazione di una licenza d'esportazione valida, che, in forza dell'art. 16, n. 1, del regolamento n. 19/62, era richiesta per qualsiasi esportazione in altri Stati membri al fine di offrire agli organi competenti un quadro esatto della situazione del mercato. Considerata la differenza esistente fra il sistema delle licenze e quello delle restituzioni, un collegamento fra i due sistemi appare impossibile.
paragrafo 15
La Commissione conclude che le norme comunitarie allora in vigore non impedivano ad un esportatore di ottenere la restituzione «Stati membri», anche se egli aveva inizialmente dichiarato di voler esportare la merce in paesi terzi.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate alla Corte › 3. Sulla terza questione

paragrafo 1
L'attrice nella causa principale sostiene che non ha alcuna importanza accertare in quale paese terzo la merce sia stata esportata. È rilevante, invece, la circostanza che la merce esportata sia stata posta in libera pratica in un qualunque paese terzo. In tal caso, infatti, sono stati realizzati gli obiettivi perseguiti dalla politica agricola comune con il metodo delle restituzioni.
paragrafo 2
Essa propone che la terza questione venga risolta come segue:
paragrafo 3
«Sotto l'impero del regolamento n. 19/62 e delle sue disposizioni d'attuazione, era sufficiente, per poter richiedere la restituzione “paesi terzi”, che la merce fosse posta in libera pratica in un paese terzo. L'effettivo paese terzo di destinazione non aveva alcuna rilevanza, dal momento che l'ammontare della restituzione era uguale per qualsiasi paese terzo.»
paragrafo 4
La convenuta nella causa principale osserva che, in linea di principio, gli Stati membri erano autorizzati a fissare percentuali diverse per le restituzioni a seconda dei «paesi terzi» interessati. Tuttavia essi dovevano restare entro i massimi fissati dalla disciplina comunitaria. Posto che, in taluni casi, gli artt. 5 e 5 bis del regolamento n. 90/62 permettevano agli Stati di superare i massimi, il legislatore comunitario non poteva non vegliare a che gli esportatori effettuassero le loro operazioni in conformità alle dichiarazioni da essi stessi precedentemente fornite.
paragrafo 5
La soluzione deve perciò essere nel senso della prima alternativa indicata nella terza questione:
paragrafo 6
«l'esportatore ha diritto alla restituzione “paesi terzi” solo qualora esporti la merce nel paese dichiarato nella domanda di restituzione».
paragrafo 7
La Commissione rinvia all'argomentazione da essa esposta in merito alla seconda questione e giunge alla conclusione che le norme comunitarie in vigore all'epoca non impedivano ad un esportatore di richiedere, in presenza delle altre condizioni prefissate, la restituzione «paesi terzi», anche se la merce era stata esportata in un paese terzo diverso da quello dichiarato.
paragrafo 8
In seguito alla relazione d'udienza sopra riportata, si è svolta, il 7 novembre 1973, la fase orale del procedimento.
paragrafo 9
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 12 dicembre 1973.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ordinanza 7 maggio 1973, pervenuta in cancelleria il 20 giugno 1973, il Finanzgericht dell'Assia ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, tre questioni vertenti sull'interpretazione dello stesso art. 177 e su quella del regolamento del Consiglio CEE n. 19/62 (GU 1962, pag. 933).

SENTENZA › In diritto › Sulla prima questione

punto 2
Con la prima questione si chiede se il giudice che non sia di ultima istanza possa effettuare il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia delle Comunità solo qualora si occupi della causa per la prima volta, ovvero anche qualora debba statuire su rinvio, dopo l'annullamento di una precedente sentenza.
punto 3
La presente questione è sostanzialmente identica a quella che è stata sottoposta in via pregiudiziale a questa Corte dal Bundesfinanzhof, nella stessa causa principale, ed ha costituito oggetto della sentenza 16 gennaio 1974 (166-73), alla quale si rimanda in proposito. Secondo detta giurisprudenza, il fatto che una norma di diritto interno vincoli il giudice di grado inferiore alle valutazioni giuridiche espresse da un giudice di grado superiore non può di per sé privare il primo della facoltà, conferitagli dall'art. 177 del trattato CEE, di rinviare alla Corte di giustizia delle Comunità europee. Trattandosi di un giudice che non è di ultima istanza, l'art. 177 non esclude, tuttavia, che i relativi provvedimenti di rinvio alla Corte di giustizia delle Comunità siano soggetti ai normali mezzi d'impugnazione predisposti dal diritto interno. Per chiarezza, e per garantire la certezza del diritto, la Corte di giustizia deve comunque attenersi al provvedimento di rinvio, che produrrà i suoi effetti finché non sarà stato revocato.

SENTENZA › In diritto › Sulla seconda e sulla terza questione

punto 4
Con la seconda questione si chiede se gli artt. 19, n. 2, e 20, n. 2, del regolamento n. 19/62, in relazione agli artt. 14 e 15 del regolamento n. 141/64 (GU 1964, pag. 2666) vadano interpretati nel senso che l'esportatore il quale ha chiesto e ottenuto la restituzione «paesi terzi» per l'esportazione di orzo periato in un determinato paese terzo ha diritto almeno alla restituzione «paesi membri», qualora da un successivo controllo risulti che la merce è stata invece esportata in un paese membro, ovvero che in tal caso egli non ha diritto ad alcuna restituzione.
punto 5
Con la terza questione si chiede se l'art. 20, n. 2, del regolamento CEE n. 19/62, in relazione all'art. 15 del regolamento n. 141/64, vada interpretato nel senso che l'esportatore ha diritto alla restituzione «paesi terzi» solo qualora esporti le merci nel paese dichiarato, ovvero che è sufficiente che le merci siano giunte in un qualsiasi paese terzo.
punto 6
In forza del combinato disposto del regolamento n. 19/62 e degli atti emanati per la sua attuazione — in particolare i regolamenti del Consiglio n. 55/62 (GU 1962, pag. 1583) e n. 141/64 (GU 1964, pag. 2666) — agli Stati membri veniva attribuita la facoltà di concedere o meno le restituzioni per le esportazioni dei prodotti agricoli. Cionondimeno, gli Stati membri, nel fissare le condizioni per la concessione di tali restituzioni ed il loro importo, erano tenuti a rispettare i limiti massimi stabiliti dalla Comunità, come pure le norme necessarie per l'attuazione del sistema generale contemplato dal regolamento n. 19/62. Per contro, essi avevano la facoltá di servirsi, fra l'altro in materia di esportazioni nei paesi terzi, di criteri più restrittivi di quelli contemplati dai regolamenti comunitari.
punto 7
Gli Stati membri, nell'ambito della facoltà loro riconosciuta di concedere restituzioni all'esportazione, erano quindi tenuti a prendere in considerazione il paese di destinazione, vale a dire la questione del se si trattasse di un paese terzo o di uno Stato membro della Comunità. Di conseguenza, nell'ipotesi in cui il paese di destinazione non fosse un paese terzo, ma un altro Stato membro, le autorità nazionali erano quanto meno tenute a ridurre l'importo della restituzione, in modo da evitare ch'esso superasse il limite stabilito per l'esportazione nello Stato membro in cui la merce era stata realmente esportata. La situazione era analoga, nel caso in cui il paese di destinazione fosse un paese terzo diverso da quello indicato nei documenti relativi alla restituzione. Fatto salvo quest'obbligo, spettava alle autorità degli Stati membri di decidere, in conformità al proprio diritto interno, sulle ulteriori conseguenze di un fatto del genere.
punto 8
Si deve quindi concludere che, nell'ipotesi in cui il paese di destinazione della merce non rispondesse alle indicazioni contenute nei documenti redatti per l'esportazione : a) l'art. 20, n. 2, del regolamento n. 19/62 imponeva alle autorità nazionali di ridurre le restituzioni attribuite, in modo da non superare i limiti massimi stabiliti per il paese in cui la merce era stata realmente esportata ; b) fatto salvo quest'obbligo, spettava alle suddette autorità di decidere, in conformità al proprio diritto interno, sulle ulteriori conseguenze.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 9
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi di pronunciarsi sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, letti gli atti di causa, sentita la relazione del giudice relatore, sentite le osservazioni orali dell'attrice nella causa principale e della Commissione, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie l'art. 177, visto il regolamento (CEE) del Consiglio 4 aprile 1962, n. 19/62, in ispecie l'art. 20, visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea, in ispecie l'art. 20, visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee, LA CORTE pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht dell'Assia con ordinanza 7 maggio 1973, afferma per diritto: 1o Il fatto che una norma di diritto interno vincoli il giudice di grado inferiore alle valutazioni giuridiche espresse da un giudice di grado superiore non può, di per sé, privare il primo della facoltà, conferitagli dall'art. 177 del trattato CEE, di rinviare alla Corte di giustizia delle Comunità europee. 2o Qualora il paese di destinazione della merce non rispondesse alle indicazioni contenute nei documenti redatti per l'esportazione: a) l'art. 20, n. 2, del regolamento n. 19/62 imponeva alle autorità nazionali di ridurre le restituzioni attribuite, in modo da non superare i limiti massimi stabiliti per il paese in cui la merce era stata realmente esportata; b) fatto salvo quest'obbligo, spettava alle suddette autorità di decidere, in conformità al proprio diritto interno, sulle ulteriori conseguenze.

Firme

Lecourt Donner Sørensen Mertens de Wilmars Pescatore Kutscher Ó Dálaigh Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 12 febbraio 1974. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente R. Lecourt

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