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Sez. 4, Sentenza n. 3580 del 14/12/1999 Ud. (dep. 20/03/2000) Rv. 215686 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Obbligo di munire determinate macchine di dispositivi di sicurezza - Dispositivi atti a fronteggiare anche situazioni anomale di funzionamento delle macchine dovute a mancato spegnimento da parte di lavoratori del turno precedente - Necessità.
Stato
decisa il 1999-12-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215686-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In tema di infortuni sul lavoro, l'eventuale colpa concorrente dei lavoratori non può spiegare alcun effetto esimente per uno dei soggetti indicati dall'art. 4 del D.P.R. n. 547 del 1955 che si sia reso comunque responsabile di specifica violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica, in quanto la normativa relativa è diretta a prevenire gli effetti pure della condotta colposa dei lavoratori per la cui tutela è adottata. (Fattispecie in cui un lavoratore aveva riportato l'amputazione di alcune dita della mano introdotta in una macchina che stava pulendo, lasciata in movimento dagli operai del turno precedente; la Cassazione ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto configurabile la violazione dell'art. 82 d.P.R. n. 547 del 1955 da parte del direttore dello stabilimento, responsabile delle misure antinfortunistiche, per la mancata installazione di un microinterruttore al portello di accesso, idoneo a determinare l'immediato fermo della macchina in caso di apertura del portello).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 82

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)