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Sez. 3, Sentenza n. 3611 del 03/06/1980 (Rv. 407463 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA) - VIOLENZA - MINACCIA DI FAR VALERE UN DIRITTO (VIOLENZA MORALE) - RILEVANZA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407463-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA) - VIOLENZA - MINACCIA DI FAR VALERE UN DIRITTO (VIOLENZA MORALE) - RILEVANZA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*

La minaccia di far valere un diritto puo costituire causa di annullamento del contratto soltanto quando assume carattere di ingiustizia in funzione del fine cui e diretta e, cioe, quando il risultato che lo stipulante si sia proposto ed abbia conseguito si concreti in un vantaggio non dovuto o superiore al dovuto, o, comunque, obiettivamente ingiusto. L'accertamento compiuto al riguardo dal giudice del merito si risolve in un apprezzamento di fatto, che e incensurabile in Sede di legittimita, se sorretto da motivazione esente da vizi. (Conf 633/65, mass n 311194, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1438, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)