Sez. 3, Sentenza n. 3389 del 03/06/1982 (Rv. 421366 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DEL RICORSO - NECESSITÀ - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DEL RICORSO - NECESSITÀ - LIMITI.*
La trascrizione, nella copia notificata, della procura al difensore del ricorrente costituisce l'unica garanzia atta ad assicurare che il mandato venne effettivamente rilasciato in data anteriore o coeva alla sottoscrizione e, quanto meno, alla notificazione del ricorso. Il quale è conseguentemente inammissibile, in difetto di tale trascrizione, qualora non sia possibile stabilire con certezza, sulla base di altri elementi contenuti nella copia notificata, se la procura stessa venne conferita anteriormente e contestualmente a tale notifica. (Conf 5629/80, mass n 409475; (Conf 4231/78, mass n 393860; (Conf 4242/76, mass n 382929).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)