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Sez. 3, Sentenza n. 3389 del 03/06/1982 (Rv. 421366 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DEL RICORSO - NECESSITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421366-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DEL RICORSO - NECESSITÀ - LIMITI.*

La trascrizione, nella copia notificata, della procura al difensore del ricorrente costituisce l'unica garanzia atta ad assicurare che il mandato venne effettivamente rilasciato in data anteriore o coeva alla sottoscrizione e, quanto meno, alla notificazione del ricorso. Il quale è conseguentemente inammissibile, in difetto di tale trascrizione, qualora non sia possibile stabilire con certezza, sulla base di altri elementi contenuti nella copia notificata, se la procura stessa venne conferita anteriormente e contestualmente a tale notifica. (Conf 5629/80, mass n 409475; (Conf 4231/78, mass n 393860; (Conf 4242/76, mass n 382929).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)