diritto.io

Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (Terza Sezione) del 2 giugno 1994, causa C-30/93

Decisione
decisa il 1994-06-02
ECLI
ECLI:EU:C:1994:224

Epigrafe

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 2 giugno 1994 Nel procedimento C-30/93, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Finanzgericht di Monaco di Baviera (Repubblica federale di Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra AC-ATEL Electronics Vertriebs GmbH e Hauptzollamt München-Mitte, domanda vertente sulla validità del regolamento (CEE) della Commissione 23 gennaio 1990, n. 165, recante istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di microcircuiti elettronici, detti DRAM (memorie dinamiche ad accesso casuale), originari del Giappone, ed accettazione degli impegni offerti da alcuni esportatori nell'ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni degli stessi prodotti, nonché chiusura dell'inchiesta nei confronti di tali esportatori (GU L 20, pag. 5), nel testo risultante dalla rettifica pubblicata il 10 febbraio 1990 (GU L 38, pag. 44), LA CORTE (Terza Sezione), composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, F. Grévisse (relatore) e M. Zuleeg, giudici, avvocato generale: CO. Lenz cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere viste le osservazioni scritte, presentate per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Eric L White, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. Claus-Michael Happe, del foro di Colonia, vista la relazione d'udienza, sentite le osservazioni orali della ricorrente nella causa principale, rappresentata dal signor Christian Fleischmann, «Assessor» in Monaco, assistito dal signor Wolf Beitelrock, ingegnere della ACATEL, in qualità di esperto, e della Commissione all'udienza del 10 febbraio 1994, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 14 aprile 1994, ha pronunciato la seguente

Sentenza

punto 1
Con ordinanza 25 novembre 1992, pervenuta in cancelleria il 1o febbraio 1993, il Finanzgericht di Monaco di Baviera (Repubblica federale di Germania) ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa alla validità del regolamento (CEE) della Commissione 23 gennaio 1990, n. 165, recante istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di microcircuiti elettronici, detti DRAM (memorie dinamiche ad accesso casuale), originari del Giappone, ed accettazione degli impegni offerti da alcuni esportatori nell'ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni degli stessi prodotti, nonché chiusura dell'inchiesta nei confronti di tali esportatori (GU L 20, pag. 5), nel testo risultante dalla rettifica pubblicata il 10 febbraio 1990 (GU L 38, pag. 44).
punto 2
Il Finanzgericht dubita della validità di detta rettifica.
punto 3
Le DRAM (memorie dinamiche ad accesso casuale) sono circuiti integrati monolitici, che si presentano sotto forma di memorie «finite», montate e munite dei loro allacciamenti, di microplacchette (chips) o anche di dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette. Oggetto della controversia di cui alla causa principale è unicamente un prodotto rientrante nella categoria delle memorie in forma finita.
punto 4
La classificazione doganale delle DRAM è stata oggetto di numerose modifiche tra il 1987 e il 1990. Tutti i tipi di DRAM, rientravano, nel 1987, nella sottovoce ex 85.21 D della Tariffa doganale comune (in prosieguo: la «TDC»). Nella TDC in vigore nel 1988 e 1989, le DRAM che si presentano come memorie in forma finita rientravano nella sottovoce 85421171. Nella TDC in vigore nel 1990 secondo la versione risultante dal regolamento (CEE) della Commissione 2 agosto 1989, n. 2886, che modifica l'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune (GU L 282, pag. 1), la sottovoce 85421171 veniva soppressa e le DRAM che si presentano come memorie in forma finita venivano suddivise in tre sottovoci: «— memoria dinamica di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAM): 85421141 — con capacità di memorizzazione non superiore a 256 Kbit 85421143 — con capacità di memorizzazione superiore a 256 Kbit ma non superiore a 4 Mbit 85421145 — con capacità di memorizzazione superiore a 4 Mbit».
punto 5
Nell'avviso di apertura di procedimento antidumping, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il 9 luglio 1987 (GU C 181, pag. 3) i prodotti ritenuti costituire oggetto di pratiche di dumping erano le DRAM di «qualsiasi tipo e densità» rientranti nella sottovoce ex 85.21 D della TDC.
punto 6
Il citato regolamento 23 gennaio 1990, n. 165, ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di DRAM di qualsiasi tipo e densità.
punto 7
L'art. 1, n. 1, di detto regolamento ha disposto che sono assoggettati a dazio antidumping i microcircuiti (DRAM) «di cui ai codici NC ex84733000, ex85421110; ex85421130, ex85421171 oppure ex85480000 (...), originari del Giappone».
punto 8
La rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il 10 febbraio 1990 ha proceduto ad una serie di correzioni intese, in particolare, a sopprimere ogni riferimento al codice NC ex85421171 e a sostituirvi i riferimenti ai nuovi codici NC 85421141, 85421143 e 8542 11 45.
punto 9
Infine il regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1990, n. 2112, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di microcircuiti elettronici, detti DRAM (memorie dinamiche ad accesso casuale), originari del Giappone e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio (GU L 193, pag. 1), ha previsto un dazio antidumping definitivo, in particolare sulle DRAM finite, rientranti sotto i codici NC 85421141, 85421143 e 8542 11 45.
punto 10
La questione pregiudiziale è stata sollevata nel contesto di una controversia tra la ACATEL Electronics Vertriebs GmbH (in prosieguo: la «ACATEL») e lo Hauptzollamt (Ufficio doganale principale) München-Mitte, in merito all'imposizione di un dazio antidumping su taluni circuiti integrati fabbricati dalla società giapponese Toshiba, ordinati a Hong Kong e dichiarati il 5 aprile 1990 dalla ACATEL all'ufficio doganale di Riem-Flughafen sotto la sottovoce 85421143 in vista della loro immissione in libera pratica. Le merci erano state definite dalla ACATEL come «memorie dinamiche duali di lettura e scrittura a libero accesso con capacità di memorizzazione di 1 Mbit (...)». Il giudice nazionale ha confermato l'esattezza della classificazione in base alla quale i prodotti sono stati dichiarati.
punto 11
La ACATEL presentava reclamo avverso la trattenuta di una cauzione a titolo di dazio antidumping provvisorio. Non avendo ottenuto soddisfazione da parte dello Hauptzollamt, presentava successivamente reclamo avverso l'imposizione del dazio antidumping definitivo, decisa il 30 aprile 1991 dallo Hauptzollamt, in applicazione del citato regolamento n. 2112/90. Detto nuovo reclamo restava infruttuoso e la ricorrente sottoponeva allora la controversia al Finanzgericht di Monaco di Baviera.
punto 12
Il giudice nazionale ritiene che il regolamento n. 2112/90 possa applicarsi ai prodotti rientranti nella sottovoce 85421143 della TDC solo a partire dal 26 luglio 1990 e che lo Hauptzollamt non fosse autorizzato a imporre un dazio antidumping sulle merci importate dalla ACATEL nell'aprile 1990. Rileva che i prodotti rientranti nella sottovoce 85421143 non sono menzionati nel regolamento della Commissione n. 165/90 e conclude che un dazio antidumping provvisorio non poteva essere percepito sulla base di detto regolamento per tali prodotti. Rileva che la sottovoce 85421143 è stata introdotta nel regolamento n. 165/90 a mezzo rettifica del 10 febbraio 1990. Il giudice nazionale dubita che un regolamento comunitario possa essere modificato mediante una semplice rettifica, come quella pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 10 febbraio 1990.
punto 13
Sulla base di quanto sopra, il giudice nazionale ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se il regolamento (CEE) della Commissione 23 gennaio 1990, n. 165, recante istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di microcircuiti elettronici, detti DRAM (memorie dinamiche ad accesso casuale), nel testo risultante dalla rettifica del 10 febbraio 1990, sia valido».
punto 14
Nel corso della fase orale del procedimento la ACATEL, che non ha depositato osservazioni scritte, ha sostenuto che, tramite la controversa rettifica, la Commissione ha introdotto altre memorie ad accesso casuale dette video RAM, rientranti sotto la voce NC 85421142, nel campo di applicazione del regolamento n. 165/90. Orbene, questi prodotti non sono prodotti simili alle DRAM e non avrebbero dovuto costituire oggetto di dazi antidumping provvisori. Tuttavia la ACATEL non precisa con chiarezza se le merci considerate nella controversia di cui alla causa principale siano, a suo avviso, delle video RAM.
punto 15
La Commissione fa presente di essere partita, sulla base dell'ordinanza di rinvio, dal presupposto che le merci controverse erano delle DRAM. Nega il diritto della ACATEL di procedere ad una nuova valutazione dei fatti. Sostiene che, ad ogni modo, la rettifica non ha assolutamente modificato la definizione delle merci comprese nel campo di applicazione del regolamento n. 165/90, tra le quali figuravano le DRAM che servivano per applicazioni video, cioè le DRAM utilizzate nella fabbricazione delle video RAM.
punto 16
Si deve a questo punto ricordare che, in forza dell'art. 177 del Trattato, basato sulla netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, questa può pronunciarsi unicamente sull'interpretazione o sulla validità di un testo comunitario, sulla base dei fatti indicati dal giudice nazionale (sentenza 16 marzo 1978, causa 104/77, Oehlschläger, Race. pag. 791, punto 4).
punto 17
In questo contesto non spetta alla Corte, ma al giudice nazionale, l'accertare i fatti che hanno dato origine alla causa e il trarne le conseguenze ai fini della sua pronuncia (sentenza 29 aprile 1982, causa 17/81, Pabst & Richarz, Race. pag. 1331, punto 12).
punto 18
Inoltre, spetta unicamente ai giudici nazionali aditi per la controversia e che debbono assumersi la responsabilità della decisione da pronunciare valutare, con riferimento alle particolarità di ciascuna causa, sia la necessità di una decisione pregiudiziale, onde essere in grado di emettere la loro sentenza, sia la pertinenza della questione che sottopongono alla Corte (v., in particolare, sentenze 5 ottobre 1988, causa 247/86, Alsatel, Race. pag. 5987, punto 8, e 27 ottobre 1993, causa C-127/92, Enderby, Race. pag. I-5535, punto 10).
punto 19
Orbene, il Finanzgericht di Monaco di Baviera nella sua ordinanza di rinvio ha affermato che i circuiti importati dalla ACATEL costituivano inconfutabilmente prodotti rientranti nella sottovoce 85421143, cioè delle DRAM, con capacità di memorizzazione superiore ai 256 Kbit, ma non superiore a 4 Mbit. Dall'ordinanza di rinvio emerge altresì che il giudice nazionale ha implicitamente rifiutato di interpellare la Corte sulla questione sollevata dalla ACATEL in occasione della fase orale del procedimento.
punto 20
Pertanto si deve risolvere solo la questione pregiudiziale sollevata dal Finanzgericht se la rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 10 febbraio 1990 abbia modificato la sfera di applicazione del menzionato regolamento 23 gennaio 1990 n. 165, rendendo quest'ultimo applicabile alle memorie DRAM classificate nella TDC sotto la voce 85421143, mentre il regolamento n. 165/90, nella sua versione iniziale, si applicava solo alle memorie in forma finita, indicate sotto la voce 85421171, oppure, se, al contrario, la rettifica, abbia avuto unicamente lo scopo di correggere taluni riferimenti alla nomenclatura combinata della TDC.
punto 21
Secondo la costante giurisprudenza, per interpretare una norma di diritto comunitario si deve tener conto non solo della sua formulazione, ma altresì del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui fa parte (v. sentenza 1o aprile 1993, Findling Wälzlager, causa C-136/91, Racc. pag. I-1793, punto 11).
punto 22
Dalla parallela evoluzione delle normative doganali e antidumping emerge che i prodotti considerati nella controversia di cui alla causa principale rientravano nella sfera di applicazione del procedimento antidumping fin dal momento della sua apertura. Tuttavia, per quanto riguarda le DRAM che si presentano come memorie in forma finita, la Commissione ha omesso di fare riferimento, nel testo iniziale del regolamento n. 165/90, ai codici della TDC in vigore al 1o gennaio 1990 ed ha erroneamente fatto riferimento ai codici della TDC in vigore nel 1989.
punto 23
La sottovoce 85421171 è stata infatti soppressa nella TDC in vigore nel 1990 e sostituita con tre sottovoci più dettagliate, tra le quali la sottovoce 8542 11 43.
punto 24
La rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 10 febbraio 1990 ha avuto lo scopo di correggere questo errore nei riferimenti, sostituendo, ogniqualvolta fosse necessario, i nuovi codici NC 85421141, 85421143 e 85421145 al codice 85421171, inesatto a partire dal 1o gennaio 1990. Per quanto riguarda i prodotti menzionati nell'ordinanza di rinvio, detta rettifica non ha modificato il campo di applicazione del regolamento controverso. Essa costituisce una mera rettifica di un errore materiale, privo di incidenza sul contenuto della normativa applicabile, e pertanto del tutto ininfluente sulla legittimità del regolamento n. 165/90.
punto 25
La questione pregiudiziale sollevata dal giudice nazionale deve pertanto essere risolta nel senso che dal suo esame non sono emersi elementi idonei a inficiare la validità del regolamento n. 165/90, nel testo risultante dalla rettifica pubblicata il 10 febbraio 1990.

Sentenza › Sulle spese

punto 26
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Terza Sezione), pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Finanzgericht di Monaco di Baviera con ordinanza 22 novembre 1992, dichiara: Dall'esame della questione pregiudiziale non sono emersi elementi idonei a inficiare la validità del regolamento (CEE) della Commissione 23 gennaio 1990, n. 165, recante istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di microcircuiti elettronici, detti DRAM (memorie dinamiche ad accesso casuale), originari del Giappone, ed accettazione degli impegni offerti da alcuni esportatori nell'ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni degli stessi prodotti, nonché chiusura dell'inchiesta nei confronti di tali esportatori, nel testo risultante dalla rettifica pubblicata il 10 febbraio 1990.

Firme

Moitinho de Almeida Grévisse Zuleeg Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 2 giugno 1994. Il cancelliere R. Grass Il presidente della Terza Sezione J.C. Moitinho de Almeida

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fonti e licenze