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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 182 del 1970

Decisione
decisa il 1970-11-26, depositata il 1970-12-02
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:182
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 5290

  • Mezzogiorno
  • Consorzi per le aree di sviluppo industriale
  • Espropriazione a loro favore
  • Determinazione degli indennizzi
  • Legge 29 settembre 1962, n. 1462, art. 2, ultimo comma (recante modifiche ed integrazioni di leggi precedenti)
  • Asserita violazione degli artt. 3 e 42, terzo comma, della costituzione
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
V. Sent. n. 63/1970.

Norme impugnate

  • art. 2 legge 29 settembre 1962, n. 1462

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, ultimo comma, della legge 29 settembre 1962, n. 1462, contenente "norme di modifica ed integrazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 646,29 luglio 1957, n. 634, e 18 luglio 1959, n. 555, recanti provvedimenti per il Mezzogiorno", promosso con ordinanza emessa il 6 ottobre 1969 dal tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra Misceo Giovanni, Garofalo Maria ed il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Bari, iscritta al n. 166 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 143 del 10 giugno 1970. Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio.
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, ultimo comma, della legge 29 settembre 1962, n. 1462, contenente "norme di modifica ed integrazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 646, 29 luglio 1957, n. 634, e 18 luglio 1959, n. 555, recanti provvedimenti per il Mezzogiorno"; che nessuna delle parti si è costituita e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;
punto 2
Considerato che la stessa questione è stata dichiarata non fondata con la sentenza 22 aprile 1970 n. 63; che non sussistono motivi per discostarsi dalla precedente decisione;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 16 giugno 1932, n. 973, concernente la disciplina degli orari degli esercizi commerciali, sollevata con ordinanza del 17 marzo 1969 del pretore di Roma in riferimento agli artt. 3, 39 e 41, ultimo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1970. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze