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Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi

Testo in vigore al

INDICE TITOLO I Definizioni e principi generali Articolo 1 — Definizioni Articolo 2 — Principi di aggiudicazione degli appalti Articolo 3 — Concessione di diritti speciali o esclusivi: clausola di non discriminazione TITOLO II Disposizioni relative agli appalti pubblici CAPO I Disposizioni generali Articolo 4 — Operatori economici Articolo 5 — Condizioni relative agli accordi conclusi in seno all'Organizzazione mondiale del commercio Articolo 6 — Riservatezza CAPO II Campo di applicazione SEZIONE 1 — Soglie Articolo 7 — Importi delle soglie degli appalti pubblici Articolo 8 — Appalti sovvenzionati in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici Articolo 9 — Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti pubblici, degli accordi quadro e dei sistemi dinamici di acquisizione SEZIONE 2 — Situazioni specifiche Articolo 10 — Appalti nel settore della difesa Articolo 11 — Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza SEZIONE 3 — Appalti esclusi Articolo 12 — Appalti aggiudicati nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali Articolo 13 — Esclusioni specifiche nel settore delle telecomunicazioni Articolo 14 — Appalti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza Articolo 15 — Appalti aggiudicati in base a norme internazionali Articolo 16 — Esclusioni specifiche Articolo 17 — Concessioni di servizi Articolo 18 — Appalti di servizi affidati in base ad un diritto esclusivo SEZIONE 4 — Regime particolare Articolo 19 — Appalti riservati CAPO III Norme applicabili agli appalti pubblici di servizi Articolo 20 — Appalti di servizi elencati nell'allegato II A Articolo 21 — Appalti di servizi elencati nell'allegato II B Articolo 22 — Appalti di servizi elencati nell'allegato II A e di servizi elencati nell'allegato II B CAPO IV Disposizioni specifiche sul capitolato d'oneri e sui documenti dell'appalto Articolo 23 — Specifiche tecniche Articolo 24 — Varianti Articolo 25 — Subappalto Articolo 26 — Condizioni di esecuzione dell'appalto Articolo 27 — Obblighi relativi alle fiscalità, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro CAPO V Procedure Articolo 28 — Ricorso a procedure aperte, ristrette e negoziate e al dialogo competitivo Articolo 29 — Dialogo competitivo Articolo 30 — Aggiudicazione mediante procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara Articolo 31 — Aggiudicazione mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara Articolo 32 — Accordi quadro Articolo 33 — Sistemi dinamici di acquisizione Articolo 34 — Appalti pubblici di lavori: disposizioni specifiche sull'edilizia sociale CAPO VI Disposizioni in materia di pubblicità e di trasparenza SEZIONE 1 — Pubblicazione di bandi e avvisi Articolo 35 — Bandi e avvisi Articolo 36 — Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi Articolo 37 — Pubblicazione non obbligatoria SEZIONE 2 — Termini Articolo 38 — Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte Articolo 39 — Procedure aperte: capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari SEZIONE 3 — Contenuto e mezzi di trasmissione delle informazioni Articolo 40 — Inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo o a negoziare Articolo 41 — Informazione dei candidati e degli offerenti SEZIONE 4 — Comunicazioni Articolo 42 — Regole applicabili alle comunicazioni SEZIONE 5 — Verbali Articolo 43 — Contenuto dei verbali CAPO VII Svolgimento della procedura SEZIONE 1 — Disposizioni generali Articolo 44 — Accertamento dell'idoneità e scelta dei partecipanti, aggiudicazione degli appalti SEZIONE 2 — Criteri di selezione qualitativa Articolo 45 — Situazione personale del candidato o dell'offerente Articolo 46 — Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale Articolo 47 — Capacità economica e finanziaria Articolo 48 — Capacità tecniche e professionali Articolo 49 — Norme di garanzia della qualità Articolo 50 — Norme di gestione ambientale Articolo 51 — Documenti e informazioni complementari Articolo 52 — Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato SEZIONE 3 — Aggiudicazione dell'appalto Articolo 53 — Criteri di aggiudicazione dell'appalto Articolo 54 — Ricorso alle aste elettroniche Articolo 55 — Offerte anormalmente basse TITOLO III Disposizioni nel settore delle concessioni di lavori pubblici CAPO I Disposizioni applicabili alle concessioni di lavori pubblici Articolo 56 — Campo di applicazione Articolo 57 — Esclusioni dal campo di applicazione Articolo 58 — Pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici Articolo 59 — Termini Articolo 60 — Subappalto Articolo 61 — Aggiudicazione di lavori complementari al concessionario CAPO II Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici Articolo 62 — Disposizioni applicabili CAPO III Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici Articolo 63 — Disposizioni in materia di pubblicità: soglie ed eccezioni Articolo 64 — Pubblicazione del bando Articolo 65 — Termini per la ricezione delle domande di partecipazione e per la ricezione delle offerte TITOLO IV Disposizioni applicabili ai concorsi di progettazione nel settore dei servizi Articolo 66 — Disposizioni generali Articolo 67 — Campo di applicazione Articolo 68 — Esclusioni dal campo di applicazione Articolo 69 — Bandi e avvisi Articolo 70 — Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi relativi ai concorsi di progettazione Articolo 71 — Mezzi di comunicazione Articolo 72 — Selezione dei concorrenti Articolo 73 — Composizione della commissione giudicatrice Articolo 74 — Decisioni della commissione giudicatrice TITOLO V Obblighi statistici, competenze d'esecuzione e disposizioni finali Articolo 75 — Obblighi statistici Articolo 76 — Contenuto del prospetto statistico Articolo 77 — Comitato consultivo Articolo 78 — Revisione delle soglie Articolo 79 — Modificazioni Articolo 80 — Attuazione Articolo 81 — Meccanismi di controllo Articolo 82 — Abrogazioni Articolo 83 — Entrata in vigore Articolo 84 — Destinatari ALLEGATI Allegato I — Elenco delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) Allegato II — Servizi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d) Allegato II A Allegato II B Allegato III — Elenco degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 1, paragrafo 9, secondo comma Allegato IV — Autorità governative centrali Allegato V — Elenco dei prodotti di cui all'articolo 7 per quanto riguarda gli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa Allegato VI — Definizione di alcune specifiche tecniche Allegato VII — Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi Allegato VII A — Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di appalti pubblici Allegato VII B — Informazioni che devono figurare nei bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici Allegato VII C — Informazioni che devono figurare nei bandi di gara del concessionario dei lavori che non è un'amministrazione aggiudicatrice Allegato VII D — Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi per i concorsi di progettazione di servizi Allegato VIII — Caratteristiche relative alla pubblicazione Allegato IX — Registri Allegato IX A — Appalti di lavori pubblici Allegato IX B — Appalti pubblici di forniture Allegato IX C — Appalti pubblici di servizi Allegato X — Requisiti relatavi ai dispositivo di ricezione elettronica delle offerte/domande di partecipatione o dei piani/progetti nei concorsi Allegato XI — Termini di recepimento e di attuazione (articolo 80) Allegato XII — Tabella di corrispondenza

Titolo I. Definizioni e principi generali

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui ai paragrafi da 2 a 15.

2.

  1. a) Gli «appalti pubblici» sono contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ai sensi della presente direttiva.

  2. b) Gli «appalti pubblici di lavori» sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione e l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato I o di un'opera, oppure l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica.

  3. c) Gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti pubblici diversi da quelli di cui alla lettera b) aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto pubblico avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione è considerato un «appalto pubblico di forniture».

  4. d) Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II. Un appalto pubblico avente per oggetto tanto dei prodotti quanto dei servizi di cui all'allegato II è considerato un «appalto pubblico di servizi» quando il valore dei servizi in questione supera quello dei prodotti oggetto dell'appalto. Un appalto pubblico avente per oggetto dei servizi di cui all'allegato II e che preveda attività ai sensi dell'allegato I solo a titolo accessorio rispetto all'oggetto principale dell'appalto è considerato un appalto pubblico di servizi.

3. La «concessione di lavori pubblici» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo.

4. La «concessione di servizi» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo.

5. Un «accordo quadro» è un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

6. Un «sistema dinamico di acquisizione» è un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice, limitato nel tempo ed aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri.

7. Un'«asta elettronica» è un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, e/o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico. Di conseguenza appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste elettroniche.

8.

I termini «imprenditore», «fornitore» e «prestatore di servizi» designano una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori e/o opere, prodotti o servizi.

Il termine «operatore economico» comprende l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi. È utilizzato unicamente per semplificare il testo.

L'operatore economico che ha presentato un'offerta è designato con il termine di «offerente». Chi ha sollecitato un invito a partecipare a una procedura ristretta o negoziata o a un dialogo competitivo è designato con il termine di «candidato».

9.

Si considerano «amministrazioni aggiudicatrici»: lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici territoriali o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico.

Per «organismo di diritto pubblico» s'intende qualsiasi organismo:

  1. a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale,

  2. b) dotato di personalità giuridica, e

  3. c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

Gli elenchi, non limitativi, degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico che soddisfano i criteri di cui al secondo comma, lettere a), b), e c), figurano nell'allegato III. Gli Stati membri notificano periodicamente alla Commissione le modificazioni intervenute nei loro elenchi.

10. Una «centrale di committenza» è un'amministrazione aggiudicatrice che:

acquista forniture e/o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici, o

aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici.

11.

  1. a) Le «procedure aperte» sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta.

  2. b) Le «procedure ristrette» sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un'offerta.

  3. c) Il «dialogo competitivo» è una procedura alla quale qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare e nella quale l'amministrazione aggiudicatrice avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte. Ai fini del ricorso alla procedura di cui al primo comma, un appalto pubblico è considerato «particolarmente complesso» quando l'amministrazione aggiudicatrice

    non è oggettivamente in grado di definire, conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, lettere b), c) o d), i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi, e/o

    non è oggettivamente in grado di specificare l'impostazione giuridica e/o finanziaria di un progetto.

  4. d) Le «procedure negoziate» sono le procedure in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.

  5. e) I «concorsi di progettazione» sono le procedure intese a fornire all'amministrazione aggiudicatrice, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi.

12. I termini «scritto» o «per iscritto» designano un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato. Tale insieme può includere informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici.

13. Un «mezzo elettronico» è un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la compressione numerica) e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.

14.

Il «Vocabolario comune per gli appalti», in appresso CPV («Common Procurement Vocabulary»), designa la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002, assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti.

Nel caso di interpretazioni divergenti riguardo al campo di applicazione della presente direttiva derivanti da eventuali discrepanze tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura NACE di cui all'allegato I o tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura CPC (versione provvisoria) di cui all'allegato II, avrà la prevalenza rispettivamente la nomenclatura NACE o la nomenclatura CPC.

15. Ai fini dell'articolo 13, dell'articolo 57, lettera a) e dell'articolo 68, lettera b), valgono le seguenti definizioni:

  1. a) «rete pubblica di telecomunicazioni»: l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che consente la trasmissione di segnali tra punti terminali definiti della rete per mezzo di fili, onde hertziane, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

  2. b) «punto terminale della rete»: l'insieme dei collegamenti fisici e delle specifiche tecniche di accesso che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessari per avere accesso a tale rete pubblica e comunicare efficacemente per mezzo di essa;

  3. c) «servizi pubblici di telecomunicazioni»: i servizi di telecomunicazioni della cui offerta gli Stati membri hanno specificatamente affidato l'offerta, in particolare ad uno o più enti di telecomunicazioni;

  4. d) «servizi di telecomunicazioni»: i servizi che consistono, totalmente o parzialmente, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su una rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della televisione.

Art. 2 Principi di aggiudicazione degli appalti

Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità, in modo non discriminatorio e agiscono con trasparenza.

Art. 3 Concessione di diritti speciali o esclusivi: clausola di non discriminazione

Se un'amministrazione aggiudicatrice concede ad un soggetto che non è un'amministrazione aggiudicatrice diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attività di servizio pubblico, l'atto di concessione prevede che, per gli appalti di forniture conclusi con terzi nell'ambito di tale attività, detto soggetto rispetti il principio di non discriminazione in base alla nazionalità.

Titolo II. Disposizioni relative agli appalti pubblici

Capo I. Disposizioni generali

Art. 4 Operatori economici

1.

I candidati o gli offerenti che, in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione di cui trattasi non possono essere respinti soltanto per il fatto che, secondo la normativa dello Stato membro nel quale è aggiudicato l'appalto, essi avrebbero dovuto essere persone fisiche o persone giuridiche.

Tuttavia, per gli appalti pubblici di servizi e di lavori nonché per gli appalti pubblici di forniture che comportano anche servizi e/o lavori di posa in opera e di installazione, alle persone giuridiche può essere imposto d'indicare nell'offerta o nella domanda di partecipazione il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate di fornire la prestazione di cui trattasi.

2. I raggruppamenti di operatori economici sono autorizzati a presentare offerte o a candidarsi. Ai fini della presentazione di un'offerta o di una domanda di partecipazione le amministrazioni aggiudicatrici non possono esigere che i raggruppamenti di operatori economici abbiano una forma giuridica specifica; tuttavia al raggruppamento selezionato può essere imposto di assumere una forma giuridica specifica una volta che gli sia stato aggiudicato l'appalto, nella misura in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione dell'appalto.

Art. 5 Condizioni relative agli accordi conclusi in seno all'Organizzazione mondiale del commercio

In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, gli Stati membri applicano nelle loro relazioni condizioni favorevoli quanto quelle che concedono agli operatori economici dei paesi terzi in applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (in prosieguo: «l'Accordo»). A tal fine gli Stati membri si consultano, in seno al comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all'articolo 77, sulle misure da adottare a norma di tale Accordo.

Art. 6 Riservatezza

Fatte salve le disposizioni della presente direttiva, in particolare quelle relative agli obblighi in materia di pubblicità sugli appalti aggiudicati e di informazione dei candidati e degli offerenti, previsti rispettivamente all'articolo 35, paragrafo 4, e all'articolo 41, e conformemente alla legislazione nazionale cui è soggetta l'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima non rivela informazioni comunicate dagli operatori economici e da essi considerate riservate; tali informazioni comprendono in particolare segreti tecnici o commerciali, nonché gli aspetti riservati delle offerte.

Capo II. Campo di applicazione

Sezione 1. Soglie

Art. 7 Importi delle soglie degli appalti pubblici

La presente direttiva si applica agli appalti pubblici che non sono esclusi in virtù delle eccezioni di cui agli articoli 10 e 11 e degli articoli da 12 a 18 e il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) è pari o superiore alle soglie seguenti:

  1. a) 134000 EUR, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b), terzo trattino, aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato IV; per quanto riguarda gli appalti pubblici di forniture aggiudicati da tali amministrazioni operanti nel settore della difesa, ciò vale esclusivamente per gli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato V;

  2. b) 207000 EUR,

    per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici diverse da quelle indicate nell'allegato IV,

    per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici indicate nell'allegato IV che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato V,

    per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia amministrazione aggiudicatrice, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526 e/o servizi elencati nell'allegato II B;

  3. c) 5186000 EUR, per gli appalti pubblici di lavori.

Art. 8 Appalti sovvenzionati in misura superiore al 50 % dalle amministrazioni aggiudicatrici

La presente direttiva si applica all'aggiudicazione:

  1. a) di appalti sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 % da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore a 5186000 EUR,

    quando tali appalti riguardano i lavori di genio civile definiti nell'allegato I;

    quando tali appalti si riferiscono a lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a scopi amministrativi;

  2. b) di appalti di servizi sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 % da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore a 207000 EUR allorché tali appalti sono connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a).

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le amministrazioni aggiudicatrici che concedono tali sovvenzioni facciano rispettare la presente direttiva qualora gli appalti siano aggiudicati da altri soggetti o rispettino la presente direttiva qualora aggiudichino esse stesse tali appalti in nome e per conto degli altri enti in parola.

Art. 9 Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti pubblici degli accordi quadro e dei sistemi dinamici di acquisizione

1.

Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e di rinnovi eventuali del contratto.

Quando l'amministrazione aggiudicatrice prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.

2. Detta stima deve essere valida al momento dell'invio del bando di gara, quale previsto all'articolo 35, paragrafo 2, o, nei casi in cui siffatto bando non è richiesto, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice avvia la procedura di aggiudicazione dell'appalto.

3. Nessun progetto d'opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture e/o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall'applicazione della presente direttiva.

4. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato delle forniture necessarie all'esecuzione dei lavori, messe a disposizione dell'imprenditore dalle amministrazioni aggiudicatrici.

5.

  1. a) Quando un'opera prevista o un progetto di acquisto di servizi può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti. Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 7, la presente direttiva si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto. Le amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 80000 EUR per i servizi o a 1 milione EUR per i lavori, purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20 % del valore complessivo di tutti i lotti.

  2. b) Quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti separati, per l'applicazione dell'articolo 7, lettere a) e b) si tiene conto del valore stimato della totalità di tali lotti. Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 7, la presente direttiva si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto. Le amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 80000 EUR e purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore complessivo della totalità dei lotti.

6. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente:

  1. a) se trattasi di appalto pubblico di durata determinata pari o inferiore a 12 mesi, il valore complessivo stimato per la durata dell'appalto o, se la durata supera i 12 mesi, il valore complessivo, ivi compreso l'importo stimato del valore residuo;

  2. b) se trattasi di appalto pubblico di durata indeterminata o che non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per 48.

7.

Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:

  1. a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivamente conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale, oppure

  2. b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi conclusi nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio se questo è superiore a dodici mesi.

La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dal campo di applicazione della presente direttiva.

8. Per gli appalti pubblici di servizi il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell'appalto è, a seconda dei casi, il seguente:

  1. a) per i tipi di servizi seguenti:

    1. i) servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di rimunerazione;

    2. ii) servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni, gli interessi e altre forme di rimunerazione;

    3. iii) appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di rimunerazione;

  2. b) per gli appalti di servizi che non fissano un prezzo complessivo:

    1. i) se trattasi di appalti di durata determinata pari o inferiore a 48 mesi, il valore complessivo stimato per l'intera loro durata;

    2. ii) se trattasi di appalti di durata indeterminata o superiore a 48 mesi, il valore mensile moltiplicato per 48.

9. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso degli appalti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.

Sezione 2. Situazioni specifiche

Art. 10 Appalti nei settori della difesa e della sicurezza

Fatto salvo l’articolo 296 del trattato, la presente direttiva si applica agli appalti pubblici aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza ad eccezione degli appalti ai quali si applica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori20. La presente direttiva non si applica agli appalti ai quali non si applica la direttiva 2009/81/CE in virtù degli articoli 8, 12 e 13 di quest’ultima.

Art. 11 Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza

1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di acquistare lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici che acquistano lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza nei casi di cui all'articolo 1, paragrafo 10, sono considerate in linea con la presente direttiva a condizione che detta centrale l'abbia rispettata.

Sezione 3. Appalti esclusi

Art. 12 Appalti aggiudicati nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di cui alla direttiva 2004/17/CE che le amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più delle attività di cui agli articoli da 3 a 7 della medesima aggiudicano per tali attività, né agli appalti pubblici esclusi dal campo di applicazione di detta direttiva in forza del suo articolo 5, paragrafo 2 e dei suoi articoli 19, 26 e 30.

Tuttavia la presente direttiva continua ad applicarsi agli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più attività di cui all'articolo 5 bis della direttiva 2004/17/CE e che sono aggiudicati per tali attività, fin quando lo Stato membro interessato si avvale della facoltà di cui all'articolo 68, secondo comma di tale direttiva per differirne l'applicazione.

Art. 13 Esclusioni specifiche nel settore delle telecomunicazioni

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di telecomunicazioni.

Art. 14 Appalti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici che sono dichiarati segreti, quando la loro esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro di cui trattasi o quando ciò è necessario ai fini della tutela di interessi essenziali di tale Stato membro.