Sez. 6, Sentenza n. 31754 del 27/05/2003 Ud. (dep. 28/07/2003) Rv. 226205 - 01
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REDAZIONE | Lettura in udienza del dispositivo - Comunicazione della contestualità della motivazione - Omessa esposizione riassuntiva - Decorrenza del termine per l'impugnazione - Esclusione - Fattispecie in tema di giudizio abbreviato.
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REDAZIONE
In tema di pubblicazione della sentenza, la semplice <<comunicazione>> della contestualità della motivazione non seguita dalla lettura della stessa esclude la possibilità di messa in moto del termine previsto dall'art. 585 cod. proc. pen. per l'impugnazione, occorrendo a tal fine, a norma dell'art. 545, comma 2 cod. proc. pen., almeno una esposizione riassuntiva della motivazione stessa, così da porre l'imputato nella condizione di fare una prima sommaria valutazione sulle proprie convenienze (fattispecie nella quale la sentenza camerale pronunciata in primo grado a seguito di giudizio abbreviato recava la dicitura <<pronunciato e pubblicato mediante lettura del disposizione e della motivazione>> mentre dal verbale di udienza risultava che il giudice, dopo la lettura del dispositivo, aveva comunicato alle parti presenti che le motivazioni erano contestuali).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 545, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)