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Sez. L, Sentenza n. 6885 del 14/12/1982 (Rv. 424535 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - REQUISITI - CONTINUITÀ DELLA PRESTAZIONE - ESTREMI - MODALITÀ DI PRESTAZIONE - DIFFERENZA - ESCLUSIVITÀ DELLA PRESTAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424535-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - REQUISITI - CONTINUITÀ DELLA PRESTAZIONE - ESTREMI - MODALITÀ DI PRESTAZIONE - DIFFERENZA - ESCLUSIVITÀ DELLA PRESTAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Per ravvisare la continuità della prestazione, che caratterizza il rapporto di lavoro subordinato, non è necessario che l'attività del lavoratore venga espletata senza interruzione, bastando la persistenza nel tempo dell'Obbligo di mantenere a disposizione del datore di lavoro la propria opera, mentre le modalità di prestazione possono manifestarsi in modo diverso e variabile in relazione alle mansioni ed alle esigenze insite nel tipo di lavoro; né è necessario che la prestazione sia esclusiva, ben potendo essa coesistere, per la sua natura e durata, con altre attività lavorative, anche dipendenti. (Conf 6492/81, mass n 417335).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)