Sez. L, Sentenza n. 15967 del 16/08/2004 (Rv. 575754 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE | Indennità premio di servizio - Disciplina attuale - Presupposti - Iscrizione per un anno all'istituto previdenziale - Decorrenza - Diritto agli interessi e rivalutazione monetaria in caso di ritardato pagamento - Decorrenza.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE
Il diritto all'indennità premio di fine servizio è stato complessivamente ridisegnato sulla base della legge n. 440 del 1987 e dell'art. 6, primo comma, del D.L. n.69\88, convertito in legge n. 153 del 1988, nonché della sentenza della Corte costituzionale n. 763 del 1988, cosicché attualmente essa spetta per tutte le cessazioni dal servizio, anche precedenti all'entrata in vigore della legge - fatte salve le posizioni ormai definite ed esaurite -, è subordinato alla sola condizione dell'iscrizione per un anno all'istituto previdenziale e matura con la semplice cessazione dal servizio, per cui da quella data decorrono i centoventi giorni superati i quali, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 533 del 1973, sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria in caso di ritardato pagamento dell'indennità.
Riferimenti normativi: Legge 08/03/1968 num. 152 CORTE COST., Legge 13/03/1988 num. 69 art. 6, Legge 13/05/1988 num. 153 CORTE COST., Legge 29/10/1987 num. 440 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)