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Sez. 5, Sentenza n. 4940 del 04/08/1998 Cc. (dep. 19/08/1998) Rv. 211824 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Nuovi documenti - produzione - Esclusione - Deroghe.
Stato
decisa il 1998-08-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211824-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

I documenti esibiti per la prima volta in sede di legittimità non sono ricevibili poiché il nuovo codice di rito non ha previsto all'art. 613, diversamente dall'abrogato art. 533, tale facoltà. È stato così esaltato il ruolo di pura legittimità della suprema corte, che procede non ad un esame degli atti, ma soltanto alla valutazione dell'esistenza e della logicità della motivazione. In Cassazione possono essere introdotti esclusivamente documenti che l'interessato non era in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 610, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 610

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)