Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 282 del 1996
Massime (1)
Massima n. 22806
- Processo penale
- Giudizio dibattimentale
- Giudice per le indagini preliminari che abbia adottato un provvedimento di rigetto o di accoglimento di una richiesta di revoca o di modifica di una misura cautelare personale
- Incompatibilità a partecipare al giudizio dibattimentale
- Violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost.
- Questione già decisa
- Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione, essendo stata la disposizione impugnata già dichiarata costituzionalmente illegittima nel senso prospettato dal giudice rimettente. - S. n. 155/96. red.: G. Leo
Norme impugnate
- art. 34, comma 2, c.p.p.
Parametri
- art. 24, comma 2, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4 ottobre 1995 dal pretore di Biella nel procedimento penale a carico di Chiappa Franco ed altri iscritta al n. 42 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1996 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;
punto 1
Ritenuto che il pretore di Biella, con ordinanza del 4 ottobre 1995, ha sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio dibattimentale del giudice per le indagini preliminari che abbia adottato un provvedimento di rigetto o di accoglimento di una richiesta di revoca o di modifica di una misura cautelare personale, ravvisando in tale ipotesi un pregiudizio al principio dell'imparzialità del giudice;
punto 2
Considerato che la norma impugnata è già stata sottoposta all'esame di questa Corte, sotto il profilo indicato;
che con la sentenza n. 155 del 1996 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale, ovvero che abbia rigettato una richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare personale (declaratoria di illegittimità costituzionale, resa in via conseguenziale, contenuta nel capo c) della citata sentenza);
che pertanto, essendo stata la disposizione impugnata già dichiarata costituzionalmente illegittima nel senso prospettato dal giudice rimettente, la questione ora in esame deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Biella, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
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