Sez. 1, Sentenza n. 40638 del 27/05/2014 Cc. (dep. 01/10/2014) Rv. 260522 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Peculio del detenuto - Diritto soggettivo del detenuto a disporne - Limitazione per i detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis ord. pen. - Legittimità - Condizioni - Obbligo di motivazione - Sussistenza.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Il diritto soggettivo del detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen. di poter disporre di una parte del peculio (nella specie, attraverso donazioni ad associazioni operanti nel territorio di provenienza) al fine di supportare il percorso di emenda, di recupero sociale e di affrancamento dal precedente stile negativo di vita può essere, con provvedimento motivato, legittimamente assoggettato a limitazioni, allorché la sua concreta applicazione comporti il pericolo di mantenimento di contatti o legami con la criminalità organizzata.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 25, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)