Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 149 del 1996
Massime (1)
Massima n. 22383
- Impiego pubblico
- Dipendente già sospeso dal servizio in conseguenza di procedimento penale e condannato, anche se con sentenza non ancora passata in giudicato
- Obbligatoria riammissione in servizio alla scadenza del termine di cinque anni dall'inizio della sospensione
- Pretesa violazione dell'art. 3, sotto il profilo della ragionevolezza, e degli artt. 4 e 97 Cost.,
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Manifesta infondatezza della questione, non essendo introdotti argomenti nuovi né prospettati profili di censura diversi da precedente, analoga questione dichiarata non fondata, in ordine alla quale la Corte ha riconosciuto, quale strumento alternativo di cautela e di garanzia delle ragioni dell'amministrazione, la possibilità per la stessa di ricorrere alla sospensione facoltativa, di cui all'art. 92, d.P.R. n. 3 del 1957, che non è esclusa né preclusa dal previo ricorso alla sospensione cautelare ex art. 91, medesimo d.P.R.. - S. n. 447/1995. red.: A.M. Marini
Norme impugnate
- art. 9, comma 2, legge 7 febbraio 1990, n. 19
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti) promossi con le ordinanze emesse: 1) l'8 febbraio 1995 dal tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno sul ricorso proposto da Fattorusso Sebastiano contro A.T.A.C.S. iscritta al n. 493 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1995; 2) il 12 maggio 1995 dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia sul ricorso proposto da Sambo Antonio contro il Ministero delle Finanze ed altro, iscritta al n. 662 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1996 il giudice relatore Renato Granata;
punto 1
Ritenuto che con ordinanza dell'8 febbraio 1995 il tribunale amministrativo regionale della Campania - nel corso del giudizio promosso da Fattorusso Sebastiano, già condannato per il reato di peculato continuato e sospeso cautelativamente dal servizio, avverso il silenzio-rifiuto serbato dall'Azienda Trasporti Autofiloviari Consorzio Salernitano (ATACS), sua datrice di lavoro, sulla sua diffida a provvedere alla sua riammissione in servizio per essere decorso il termine di durata della sospensione - ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti), in riferimento agli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede per la pubblica amministrazione l'obbligo indiscriminato di riammettere nel posto di lavoro il dipendente - già sospeso dal servizio per essere stato sottoposto a procedimento penale e successivamente condannato, ancorché con sentenza non ancora passata in giudicato - alla scadenza del termine di cinque anni dall'inizio del periodo di sospensione;
che - secondo il tribunale rimettente - la disposizione censurata è irragionevole per il fatto di porre sul medesimo piano tutti i tipi di reato a prescindere alla loro diversa gravità, senza tener conto se vi sia già stata, o meno, una pronuncia, ancorché non passata in giudicato, e senza operare alcuna distinzione in ordine alla posizione, più o meno responsabile o rappresentativa, ricoperta dal dipendente imputato;
che la norma censurata si pone anche in contrasto con l'art. 97 della Costituzione perché sarebbe inficiato il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione;
che inoltre vi sarebbe violazione dell'art. 4 della Costituzione in quanto la norma censurata darebbe facoltà ad un cittadino di svolgere una funzione pubblica senza che si avverino i presupposti di dignità e di capacità;
che analoga questione di costituzionalità della medesima disposizione censurata è stata sollevata dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia con ordinanza del 12 maggio 1995 in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione;
che è intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la inammissibilità o l'infondatezza della questione.
punto 2
Considerato che i giudizi possono essere riuniti per connessione oggettiva;
che analoga questione di costituzionalità è già stata ritenuta non fondata con sentenza n. 447 del 1995;
che, in particolare, questa Corte ha riconosciuto - come strumento alternativo di cautela e garanzia delle ragioni dell'amministrazione - la possibilità per la stessa di ricorrere alla sospensione facoltativa di cui all'art. 92, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, che non è esclusa, né preclusa, dal precedente ricorso alla sospensione cautelare ex art. 91 del d.P.R. n.3 del 1957 cit.;
che i Tribunali rimettenti non introducono argomenti nuovi, né prospetta profili diversi di censura;
che, quindi, la questione è manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti) sollevata, in riferimento agli articoli 3, 4 e 97 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale della Campania e dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia con le ordinanze trascritte in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Granata
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'8 maggio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze