Sez. 2, Sentenza n. 169 del 16/01/1984 Cc. (dep. 13/02/1984) Rv. 162634 - 01
SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - FATTO DIVERSO - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL P.M. - IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITE - PROVVEDIMENTO ABNORME - CONDIZIONI.*
SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - FATTO DIVERSO - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL P.M. - IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITE - PROVVEDIMENTO ABNORME - CONDIZIONI.*
Il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento trasmette gli Atti al P.m. perché il fatto è diverso da quello contestato, è atto di mero impulso processuale e, di regola, non impugnabile, se non presenta caratteri di abnormità, salva la facoltà del P.m. di elevare conflitto. (la S.C. ha precisato che il detto provvedimento può essere abnorme trattandosi non di "fatto diverso", ma di "fatto nuovo" che si aggiunga a quello contestato, per cui, dovendo procedersi separatamente ovvero a contestazione suppletiva, sia indebitamente utilizzato lo schema dell'art. 477 cod. proc. pen.). (Conf mass n 150065; (Conf mass n 150944).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 477 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)