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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 79 del 1968

Decisione
decisa il 1968-06-20, depositata il 1968-06-27
ECLI
ECLI:IT:COST:1968:79
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 2921

  • Lavoro
  • Legge 14 luglio 1959, n. 741, recante norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ("erga omnes")
  • D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011
  • Norme sui licenziamenti individuali dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali
  • Pretesa violazione dell'art. 39 della costituzione
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, in riferimento all'art. 39 Cost. - sollevata dalle ordinanze Trib. Genova 24 e 25 ottobre 1967, G.U. 27 gennaio 1968, n. 24 - essendo stata già decisa dalla sentenza n. 98 del 1967.

Norme impugnate

  • d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011

Parametri

  • art. 26 legge 11 marzo 1953, n. 87
  • art. 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, contenente norme sui licenziamenti individuali dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali, promossi con ordinanze emesse il 24 e 25 ottobre 1967 dal Tribunale di Genova nei procedimenti civili vertenti tra la società Ghisalberti e Caroli Giambattista e tra la società Ghisalberti e De Mela Giovanni, iscritte ai nn. 273 e 274 del Registro ordinanze 1967 entrambe pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 27 gennaio 1968. Udita nella camera di consiglio del 12 giugno 1968 la relazione del Giudice Francesco Paolo Bonifacio;
punto 1
Ritenuto che con le ordinanze sopra indicate il Tribunale di Genova ha sollevato una questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, per la parte in cui disciplina l'intervento del collegio di conciliazione e di arbitrato, in riferimento all'art. 39, primo comma, della Costituzione; che le ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e pubblicate; che esse propongono, in termini identici, la stessa questione, sicché i due giudizi possono essere riuniti e decisi con unico provvedimento; che innanzi a questa Corte nessuno si è costituito;
punto 2
Considerato che la questione proposta è identica a quella che è stata oggetto della sentenza n. 98 del 1967; che con tale sentenza la Corte accertò che il D. P. R. 14 luglio 1960, n. 1011, non contrasta con l'art. 39 della Costituzione e con ordinanza n. 40 del 1968 la stessa questione, sulla base ditale accertamento venne dichiarata manifestamente infondata; che non sono state addotte né sussistono ragioni che inducano a modificare tale conclusione;
punto 3
Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del D. P. R. 14 luglio 1960, n. 1011, contenente "norme sui licenziamenti individuali dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali", sollevata dal Tribunale di Genova, con le due ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento all'art. 39, primo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1968. ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze