Sez. 1, Sentenza n. 2533 del 07/07/1976 (Rv. 381332 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - RIFIUTO DEL PROVVEDIMENTO RICHIESTO - PRONUNCIA DECLINATORIA DELLA COMPETENZA - IMPUGNABILITA CON IL REGOLAMENTO - FATTISPECIE (DIVORZIO).*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - RIFIUTO DEL PROVVEDIMENTO RICHIESTO - PRONUNCIA DECLINATORIA DELLA COMPETENZA - IMPUGNABILITA CON IL REGOLAMENTO - FATTISPECIE (DIVORZIO).*
Quando il giudice, adito in Sede contenziosa, anziche emettere il provvedimento richiestogli (nella specie, il decreto, di cui all'art 8, terzo comma, della legge n 898 del 1970, contenente l'ordine che una quota dei redditi del coniuge divorziato venga pagata direttamente all'altro, o ai figli) e per il quale la legge stabilisca una Forma diversa dalla sentenza, si rifiuta di farlo, declinando la propria Competenza, la sua pronuncia ha la sostanza di sentenza, in quanto definisce il giudizio, ed e percio soggetta al regolamento di Competenza. (V 2306/71, mass n 353165).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 1, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)