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Sez. 2, Sentenza n. 667 del 21/02/1975 (Rv. 374000 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - IN GENERE - INADEMPIENZA - ACCERTAMENTO DELL'ASTRATTA IDONEITA DI ESSA A CAUSARE DANNO - CONDANNA GENERICA - AMMISSIBILITA - ONERE PROBATORIO INCOMBENTE SUL DEBITORE INADEMPIENTE.*
Stato
decisa il 1975-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374000-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - IN GENERE - INADEMPIENZA - ACCERTAMENTO DELL'ASTRATTA IDONEITA DI ESSA A CAUSARE DANNO - CONDANNA GENERICA - AMMISSIBILITA - ONERE PROBATORIO INCOMBENTE SUL DEBITORE INADEMPIENTE.*

Quando l'accertata inadempienza e in astratto idonea a cagionare danno, incombe al debitore, ex art 1218 cod civ, l'Onere di provare che, in concreto, il danno lamentato dal creditore e dipeso da causa diversa, a lui non imputabile. In Mancanza di tale prova, bene e pronunziata dal giudice del merito la condanna generica del debitore inadempiente al risarcimento del danno.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)