Sez. 6, Ordinanza n. 10106 del 26/02/2026 Cc. (dep. 17/03/2026) Rv. 289648-01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. - Omesso rilievo officioso di nullità - Errore di percezione - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso straordinario per errore di fatto, non costituisce errore percettivo, sindacabile ex art. 625-bis cod. proc. pen., l'omessa rilevazione, d'ufficio, di una nullità, posto che non grava sul giudice un indiscriminato dovere di ricercare vizi invalidanti che non emergono "ictu oculi" e che non sono stati dedotti dalla parte interessata, venendo in rilievo, in tale evenienza, una valutazione giuridica riconducibile, al più riconducibile ad un errore di diritto. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la decisione che non aveva rilevato una presunta nullità, derivante dall'omessa notifica all'imputato del verbale di udienza contenente la contestazione di un'aggravante, non denunziata nell'originario ricorso).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 520 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)