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Sez. 5 - , Sentenza n. 31409 del 05/12/2018 (Rv. 652104 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Imposta di registro su atti giudiziari - Decisioni in tema di opposizione allo stato passivo su operazioni assoggettate ad IVA - Applicazione dell'imposta in misura fissa - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652104-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

In tema di imposta di registro, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 177 del 2017 che ha dichiarato, "in parte qua", l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lett. c), della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, la decisione che definisce il giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento con l'accertamento di crediti derivanti da operazioni imponibili ai fini IVA deve essere assoggettata all'imposta in misura fissa, in conformità al principio di alternatività ex art. 40 dello stesso decreto.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 40, DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 8 lett. B, DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 8 lett. C, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)