Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 1137 del 1988
Massime (1)
Massima n. 14132
- Impugnazioni penali
- Appello
- Proposizione avverso le sentenze di proscioglimento per estinzione del reato a seguito di amnistia o di prescrizione
- Diritto dell'imputato
- Esclusione
- Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Norma già dichiarata incostituzionale nelle parti denunziate. - S. n. 922/1988.
Norme impugnate
- art. 11 legge 31 luglio 1984, n. 400
- art. 399, comma 1, codice di procedura penale del 1930
Parametri
- art. 3, comma 1, Cost.
- art. 24, comma 2, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 399, primo comma, del codice di procedura penale, modificato dall'art. 11 della legge 31 luglio 1984, n. 400 (Norme sulla competenza penale e sull'appello contro le sentenze del pretore), promosso con ordinanza emessa il 29 gennaio 1988 dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di Frasso Biagio ed altro, iscritta al n. 278 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;
punto 1
Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza del 29 gennaio 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 399, primo comma, del codice di procedura penale (come sostituito ad opera dell'art. 11 della legge 31 luglio 1984, n. 400), "nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento per estinzione del reato a seguito di amnistia o di prescrizione";
punto 2
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 922 del 1988, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 399, primo comma, del codice di procedura penale (come sostituito ad opera dell'art. 11 della legge 31 luglio 1984, n. 400), proprio "nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei limiti dell'art. 152, secondo comma, del codice di procedura penale, avverso la sentenza del pretore che lo abbia prosciolto per estinzione del reato per amnistia", e, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato, d'ufficio, l'illegittimità costituzionale dello stesso art. 399, primo comma, del codice di procedura penale (come sostituito ad opera dell'art. 11 della legge 31 luglio 1984, n. 400), proprio "nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei limiti dell'art. 152, secondo comma, del codice di procedura penale, avverso la sentenza del pretore che lo abbia prosciolto per estinzione del reato per prescrizione";
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 399, primo comma, del codice di procedura penale, come sostituito ad opera dell'art. 11 della legge 31 luglio 1984, n. 400 (Norme sulla competenza penale e sull'appello contro le sentenze del pretore), nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei limiti dell'art. 152, secondo comma, del codice di procedura penale, avverso la sentenza del pretore che lo abbia prosciolto per estinzione del reato per amnistia o per prescrizione, già dichiarato costituzionalmente illegittimo in tali parti con sentenza n. 922 del 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
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