Sez. 1, Sentenza n. 7317 del 18/04/1979 Ud. (dep. 29/08/1979) Rv. 142782 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - SPECIFICITA - NOZIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - SPECIFICITA - NOZIONE.*
Il motivo di ricorso per Cassazione per non incorrere nella sanzione di inammissibilita per genericita, deve concretarsi nella indicazione precisa e determinata dei punti di fatto e di diritto da sottoporsi al giudice dell'impugnazione, nella esposizione concisa, ma chiara, delle censure che si intende muovere ai punti indicati, nelle ragioni su cui le censure si fondano, onde consentire al giudice della impugnazione di esercitare il suo Sindacato con riferimento alle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato ed accertare se il giudice di merito abbia omesso di indicare le ragioni del suo convincimento o sia incorso nell'esporle, in errori logici o giuridici che abbiano potuto incidere sulla formazione del suo stesso convincimento, ovvero se abbia omesso l'esame di elementi decisivi tali che, se presi in considerazione, avrebbero potuto condurre ad una diversa decisione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)