diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 595 del 24/01/1980 (Rv. 403981 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - CESSAZIONE O TRASFERIMENTO DI AZIENDA - TERMINE SEMESTRALE - RILEVANZA - CONDIZIONI - LIMITI - APPLICABILITA DEI FORI TERRITORIALI ORDINARI - CONDIZIONI - LIMITI - FORO FACOLTATIVO PER I DIRITTI DI OBBLIGAZIONI.*
Stato
decisa il 1980-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403981-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - CESSAZIONE O TRASFERIMENTO DI AZIENDA - TERMINE SEMESTRALE - RILEVANZA - CONDIZIONI - LIMITI - APPLICABILITA DEI FORI TERRITORIALI ORDINARI - CONDIZIONI - LIMITI - FORO FACOLTATIVO PER I DIRITTI DI OBBLIGAZIONI.*

L'art 413 cod proc civ, ai fini dell'individuazione del giudice competente per territorio nelle cause di lavoro, deve essere interpretato nel senso che il decorso del termine semestrale dal trasferimento o dalla cessazione dell'azienda o della sua dipendenza (comma terzo) ha Rilevanza solo in relazione al foro del luogo in cui si trova l'azienda o la dipendenza alla quale era addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto (comma secondo, seconda parte), mentre non ha Rilevanza in relazione al foro del luogo in cui e sorto il rapporto (comma secondo, prima parte). Pertanto, dopo il decorso del termine di sei mesi, deve subentrare il foro speciale della circoscrizione in cui e sorto il rapporto e, solo dopo che sia accertata l'impossibilita di far ricorso ai fori speciali, e possibile avvalersi dei fori ordinari previsti dagli artt 18 e 19 cod proc civ, con i quali, peraltro, non concorre il foro facoltativo previsto dall'art 20 cod proc civ per le cause relative a diritti di obbligazione, poiche, per quanto attiene alla prima ipotesi (luogo dove e sorta l'obbligazione), esso ha trovato espressa previsione, con locuzione piu ampia e comprensiva, nel secondo comma dell'art 413 cod proc civ, mentre, per quanto attiene alla seconda ipotesi (luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita), essa ha perso ogni Rilevanza ove non coincida con il luogo di svolgimento dell'attivita lavorativa. (Conf 674/76, mass n 379326).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)