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Sez. 1, Sentenza n. 3641 del 09/08/1977 (Rv. 387266 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - IN GENERE - NUOVA DISCIPLINA DERIVANTE DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO DIRITTO DI FAMIGLIA - APPLICABILITA AI FIGLI NATI O CONCEPITI PRIMA DI TALE MOMENTO - GIUDIZI IN CORSO IN SEDE DI LEGITTIMITA - POTERI DELLA CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1977-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387266-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - IN GENERE - NUOVA DISCIPLINA DERIVANTE DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO DIRITTO DI FAMIGLIA - APPLICABILITA AI FIGLI NATI O CONCEPITI PRIMA DI TALE MOMENTO - GIUDIZI IN CORSO IN SEDE DI LEGITTIMITA - POTERI DELLA CASSAZIONE.*

A norma dell'art 232 della legge 19 maggio 1975 n 151, la nuova disciplina in materia di dichiarazione giudiziale di paternita o maternita naturale nonche il nuovo testo dell'art 279 cod civ, in materia di Azione proposta dal figlio naturale per ottenere dai genitori il mantenimento o gli alimenti si applicano anche ai figli nati o concepiti prima dell'entrata in vigore della legge medesima. Pertanto, qualora tale legge sia sopravvenuta nella pendenza del giudizio di legittimita, la Corte di Cassazione deve applicare, anche di ufficio, la nuova disciplina, salvo che siano necessari accertamenti di fatto diversi da quelli compiuti dal giudice del merito. (V 1732/75, mass n 375364).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 279 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 121, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 232

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)