Sez. 3, Sentenza n. 29851 del 20/11/2024 (Rv. 672906-01)
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - AMBITO OGGETTIVO | Alienazione con unico atto di più beni - Revocatoria integrale - Ammissibilità - Limitazione ad alcune delle disposizioni negoziali - Necessità - Esclusione - Fondamento.
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - AMBITO OGGETTIVO
L'alienazione con un unico atto di più beni è assoggettabile ad azione revocatoria integrale, non potendo essere rigettata la domanda solo perché non limitata ad alcune delle disposizioni negoziali dell'unico atto rogato, aventi per oggetto beni sufficienti ad evitare di rendere più gravoso il recupero del credito, atteso che il pregiudizio che il debitore subisce non dipende dalla revocatoria bensì dall'eventuale espropriazione forzata in eccesso, rispetto al quale il debitore ha il rimedio della riduzione del pignoramento, su cui può e deve provvedere il giudice dell'esecuzione; né, d'altro canto, il giudice di merito, nello scrutinio della revocabilità richiesta con riguardo al complessivo atto (al quale si riferisce l'art. 2901 c.c., che non riguarda il bene), potrebbe scegliere quale disposizione revocare, se non incidendo arbitrariamente sul negozio concluso dai privati nell'esercizio della loro autonomia.
Cod. Civ. art. 2901 com. 1, Cod. Civ. art. 2740
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)