Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche
Testo in vigore al
Art. 21
1. L'articolo 59 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, e' sostituito dal seguente:
"Art. 59. - I proprietari e i possessori di terreni possono ottenere di costituirli in riserva di caccia, purche' l'estensione dei terreni da vincolarsi non sia inferiore a ettari 150 ne' superiore a 3.000.
Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste puo' autorizzare deroghe a tale limite massimo per le riserve della zona faunistica delle Alpi.
La concessione di riserva e' accordata per un periodo non superiore a sei anni ed e' rinnovabile. La domanda di rinnovazione deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza.
Il provvedimento di concessione deve essere emesso entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Il Comitato provinciale della caccia deve deliberare sulla domanda di rinnovazione entro sei mesi dalla presentazione. Trascorso quest'ultimo termine, qualora il concessionario abbia interposto ricorso al Ministro per l'agricoltura e le foreste avverso il mancato rinnovo, la caccia e l'uccellagione sono vietate a chiunque nel comprensorio della riserva in attesa delle decisioni del ricorso stesso.
Nel frattempo devono essere mantenute le tabelle perimetrali".
Art. 22
1. Il primo e l'ultimo comma dell'articolo 60 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, sono sostituiti dai seguenti:
"Fermi i limiti di cui all'articolo 59 piu' proprietari e possessori di terreni confinanti possono unirsi in consorzio per ottenere la concessione di una riserva di caccia, anche se i fondi rispettivi, considerati separatamente, non raggiungono l'estensione di 150 ettari".
"Nel decreto di concessione il direttore della riserva e' designato ad ogni effetto di legge come concessionario; la sua eventuale sostituzione va comunicata al Comitato provinciale della caccia per la ratifica e l'annotazione in margine al provvedimento di concessione".
Art. 23
1. L'articolo 61 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dagli articoli 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, e' sostituito dal seguente:
"Art. 61. - La concessione di riserva di caccia sia aperta che chiusa e' soggetta al pagamento della tassa annuale di lire 200 per ettaro.
Nella zona faunistica delle Alpi e nei territori montani o in quelli classificati tali ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni e integrazioni, la tassa per le riserve e' di lire 25 per ettaro.
In caso di affitto di una riserva l'affittuario, indipendentemente dalle tasse dovute dal concessionario, e' tenuto a pagare meta' delle tasse stabilite nel primo e nel secondo comma del presente articolo.
Non sono trasferibili all'affittuario gli obblighi di concessionario.
Il contratto di affitto di una riserva non e' valido agli effetti della legge sulla caccia ove non sia stato comunicato al Comitato provinciale della caccia e da questo approvato. Per le riserve che interessano i territori di due o piu' Province, la comunicazione e' fatta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che provvede alla approvazione, sentiti i presidenti dei Comitati provinciali della caccia competenti per territorio.
Il subaffitto di una riserva non e' ammesso sotto pena di decadenza della concessione".
Art. 24
1. L'ultimo comma dell'articolo 63 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito dal seguente:
"Nelle riserve e' concesso di far ricaricare i fucili durante le battute o in valle da persone pratiche, anche se non munite di licenza e di far portare i fucili di ricambio".
Art. 25
1. L'ultimo comma dell'articolo 64 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e' soppresso.
Art. 26
1. L'ultimo comma dell'articolo 66 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito dal seguente:
"Nelle localita' di modesta utilizzazione agricola e forestale e notoriamente frequentate in determinate stagioni da selvaggina migratoria e' in facolta' del Comitato provinciale della caccia di negare le nuove concessioni di riserva e di revocare, sospendere, limitare e condizionare le concessioni esistenti".
Art. 27
1. L'articolo 67 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito dal seguente:
"Art. 67. - La zona faunistica delle Alpi e' sottoposta a regime di caccia controllata per la tutela della tipica fauna alpina, ai sensi del secondo comma dell'articolo 12-bis fatta eccezione per le riserve comunali esistenti al 10 gennaio 1967.
Il Comitato provinciale della caccia vigila sull'osservanza delle norme relative all'esercizio della caccia controllata. Il Comitato, per la relativa gestione, si avvale della collaborazione delle associazioni venatorie, di cui all'articolo 86 del presente testo unico, e, in particolare, di quelle aventi maggiore consistenza nella Provincia, con il concorso delle altre.
Tutti i titolari di licenza possono esercitare la caccia e l'uccellagione nelle zone di caccia controllata, a parita' di diritti e di doveri e proporzionalmente alle possibilita' faunistiche del territorio di caccia, assoggettandosi alle condizioni stabilite dal regolamento deliberato dal Comitato provinciale della caccia sulla scorta di un regolamento-tipo nazionale predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentite le associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del presente testo unico. Il regolamento e' reso esecutivo dal presidente del Comitato provinciale della caccia.
Nella zona faunistica delle Alpi tutto il territorio comunque costituito in riserva di caccia, e' sottoposto, alla scadenza delle concessioni di riserva, al regime di caccia controllata. E' tuttavia consentito il rinnovo o la costituzione, a norma della presente legge, di riserve di privati e di enti pubblici, quando nei territori da riservare si trovi selvaggina tipica della zona delle Alpi che ponga in evidenza il carattere naturalistico delle riserve stesse".
Art. 28
1. Dopo l'articolo 67 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e' aggiunto il seguente articolo 67-bis:
"Art. 67-bis. - Il Ministro per l'agricoltura e foreste, sentiti il Comitato provinciale della caccia competente per territorio e il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, puo' costituire oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale o migratoria, nelle quali e' vietata la caccia e l'uccellagione.
Il territorio costituito in oasi di protezione e' delimitato a cura del Comitato provinciale della caccia da cartelli indicanti il divieto di caccia e di uccellagione.
I cartelli sono esenti da qualsiasi tassa.
Il Comitato provinciale della caccia, su richiesta del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, puo' autorizzare catture a scopo di studio in dette oasi. Puo' altresi' autorizzare la cattura, anche con mezzi e in tempi vietati, di determinate specie di selvaggina, quando esse arrechino effettivi danni - alle colture agricole.
Chi effettua l'esercizio venatorio in dette oasi e' punito con l'ammenda da lire 16.000 a lire 80.000".
Art. 29
1. Il primo comma dell'articolo 69 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito dal seguente:
"Le associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del testo unico hanno facolta' di chiedere al prefetto, a termini della legge di pubblica sicurezza, il riconoscimento di guardie giurate volontarie per quei soci che diano sicuro affidamento di serieta' e di capacita' e che intendono eseguire volontariamente servizio di vigilanza venatoria. Dette guardie giurate sono equiparate, ad ogni effetto, alle guardie volontarie".
Art. 30
1. Il penultimo comma dell'articolo 72 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito dal seguente:
"Se fra le cose sequestrate si trovi selvaggina viva o morta, gli agenti la consegnano al Comitato provinciale della caccia, che provvede a liberare in localita' adatta la selvaggina viva, salvo che si tratti di richiami, e a vendere la selvaggina morta e i richiami.
In quest'ultimo caso il prezzo ricavato sara' tenuto a disposizione di colui contro il quale e' stata elevata la contravvenzione, per il caso che egli sia assolto. Nel caso, invece, di condanna o di oblazione, l'importo della vendita della selvaggina e dei richiami sequestrati deve essere versato alle casse del Comitato provinciale della caccia a favore del Comitato stesso. Le somme in tal modo introitate saranno impiegate a scopi di protezione della selvaggina o per ripopolamento".
Art. 31
1. L'articolo 77 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito dal seguente:
"Art. 77. - Per le contravvenzioni previste dalla presente legge che siano punibili con la sola ammenda, il colpevole e' ammesso a fare oblazione nel termine di 15 giorni da quello della contestazione della contravvenzione o, se questa non abbia avuto luogo, dalla comunicazione di cui al primo comma dell'articolo 72.
Il contravventore, entro il termine suddetto, deve pagare all'Erario la somma dovuta a titolo di oblazione e, al Comitato provinciale della caccia, che ne rilascia ricevuta, le eventuali spese in misura comunque non superiori a lire 1.500.
La precedente disposizione non si applica quando la caccia e l'uccellagione vengano esercitate senza licenza, ovvero facendo uso di mezzi proibiti di cui all'articolo 14, nonche' nei casi previsti dagli articoli 30 e 36 e dall'ultimo comma dell'articolo 76".
Art. 32
1. L'articolo 78 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito dal seguente: "Art. 78. - Il Comitato provinciale della caccia, indipendentemente dall'obbligo fatto agli agenti di vigilanza dall'articolo 2 del Codice di procedura penale, trasmette al pretore il verbale di contravvenzione per il procedimento penale nei seguenti casi:
a) quando la contravvenzione non ammette oblazione;
b) quando il contravventore non abbia pagato nel termine prescritto le somme di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, o non abbia presentato domanda di oblazione.
Art. 33
1. L'articolo 82 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, gia' sostituito dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, e' sostituito dal seguente:
"Art. 82. - Con provvedimento del presidente della Giunta provinciale e' costituito, in ciascuna Provincia, il Comitato provinciale della caccia, organo dell'Amministrazione provinciale con ordinamento autonomo.
Esso si compone:
a) del Presidente della Giunta provinciale o di un consigliere da lui delegato, in qualita' di presidente del Comitato;
b) del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o di un funzionario da lui delegato;
c) del capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste o di un funzionario da lui delegato;
d) di un insegnante di scienze naturali (zoologia);
e) di cinque cacciatori designati dagli organi provinciali delle associazioni venatorie di cui all'articolo 86 in misura proporzionata alla consistenza delle stesse e determinata dal Presidente della Giunta provinciale;
f) di un rappresentante degli agricoltori;
g) di un rappresentante dei coltivatori diretti;
h) di un concessionario di riserva di caccia della i) di un rappresentante provinciale dell'Ente nazionale per la protezione degli animali;
i) di un rappresentante provinciale dell'Associazione nazionale pro natura.
I membri di cui alle lettere e), f), g), h), i) ed l), sono nominati e revocati su proposta delle rispettive associazioni.
Il Comitato elegge il vice presidente fra i membri di cui alla lettera e).
Svolge le funzioni di segretario del Comitato un dipendente dell'Amministrazione provinciale nominato dal presidente della Giunta provinciale.
Tutte le deliberazioni del Comitato sono rese esecutive dal suo presidente con apposito provvedimento, dopo la loro pubblicazione nelle forme consuete all'albo dell'Amministrazione provinciale.
Contro dette deliberazioni e' ammesso ricorso al Ministro per l'agricoltura e per le foreste.
Il Comitato provinciale per la caccia ha sede presso l'Amministrazione provinciale. La revisione dei conti e' affidata ad un Collegio composto da un funzionario dell'Amministrazione provinciale, nominato dal presidente della Giunta provinciale, e da due membri, nominati dal Comitato provinciale della caccia.
Il servizio di Cassa e' affidato alla tesoreria dell'Amministrazione provinciale.
Le spese per il personale dipendente dal Comitato provinciale della caccia e di quello ad esso assegnato sono a carico dell'Amministrazione provinciale".
Art. 34
1. L'articolo 85 del testo unico del 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito dal seguente:
"Art. 85. - Il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, istituito presso l'Universita' di Bologna, e' costituito in persona giuridica pubblica e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Esso svolge attivita' tecnico-scientifica e di consulenza del Ministero in materia di caccia ed esercita gli altri compiti che saranno stabiliti con lo statuto da approvarsi dal Ministero medesimo.
La consistenza numerica, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale saranno disciplinati da apposito regolamento da approvarsi dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.
Il Collegio sindacale e' composto di tre funzionari designati rispettivamente in numero di due e di uno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dal Ministero del tesoro.
Presso le Universita', gli Istituti sperimentali zootecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, gli istituti zooprofilattici del Ministero della sanita' possono essere istituiti centri di studio per l'allevamento, l'alimentazione e le malattie della selvaggina".
Art. 35
1. L'articolo 86 del testo unico del 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito dal seguente:
"Art. 86. - Le associazioni venatorie sono libere.
La Federazione italiana della caccia ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Roma.
Essa si compone dei propri organi locali e fa parte del Comitato olimpico nazionale italiano. Per l'esercizio delle attivita' di interesse tecnico-venatorio la Federazione e' sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste il quale, previa ratifica del Comitato olimpico nazionale, approva lo statuto e le eventuali modificazioni.
Le associazioni nazionali fra i cacciatori istituite per atto pubblico sono riconosciute come associazioni venatorie agli effetti della presente legge con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, d'intesa con quello per l'interno, purche' posseggano i seguenti requisiti:
a) abbiano finalita' esclusivamente sportive, ricreative o tecnico-venatorie;
b) posseggano una efficiente e stabile organizzazione a carattere nazionale con adeguati organi periferici.
Le associazioni riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Nelle associazioni venatorie riconosciute non possono rivestire cariche coloro che abbiano riportato condanne per violazioni alla legge sulla caccia.
Qualora vengano meno, in tutto o in parte, i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro per l'agricoltura e le foreste dispone con proprio decreto, d'intesa con il Ministro per gli interni, la revoca del riconoscimento stesso".
Art. 36
1. L'articolo 88 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito dal seguente:
"Art. 88. - Le associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del presente testo unico oltre agli altri compiti che la presente legge affida loro, provvedono:
a) ad organizzare i cacciatori ed a tutelare i loro legittimi interessi;
b) a collaborare nel campo tecnico organizzativo della caccia con gli organi dello Stato e degli Enti locali;
c) ad assistere gli organizzati con provvidenze tecniche e normative;
d) a divulgare fra i cacciatori le conoscenze tecniche e quelle venatorie;
e) a promuovere e finanziare iniziative atte a rendere piu' proficuo l'esercizio venatorio;
f) ad organizzare gare, mostre, esposizioni ed altre manifestazioni di carattere venatorio".
Art. 37
1. L'articolo 90 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito dal seguente:
"Art. 90. - Le licenze per l'esercizio della caccia e della uccellagione sono soggette al pagamento delle seguenti tasse annuali a favore dell'orario:
a) licenza di caccia con uso di fucile a un colpo:
lire 6.000, a due colpi lire 8.000, a piu' di due colpi lire 12.000;
b) licenze di porto di fucile per gli agenti di vigilanza, per il controllo dei predatori: lire 1.000;
c) barca a motore per uso di caccia con fucile sui fiumi: lire 30.000;
d) archibugio o altra arma da getto a cavalletto o spingarda con barche senza motore: lire 40.000; per ogni arma in piu': lire 10.000;
e) archibugio o altra arma da getto a cavalletto con appoggio fisso: lire 9.000; per ogni arma in piu':
lire 5.000;
f) licenza di uccellagione fissa: lire 30.000;
g) licenza di quagliara, paretai e copertoni: lire 20.000;
h) licenza di prodina: lire 15.000;
i) appostamento fisso: lire 10.000.
Per le concessioni di riserva devono essere pagate le tasse indicate nell'articolo 61 e, per tutte le tabelle, per le quali non e' prevista l'esenzione, la tassa prescritta dalla legge di bollo".
Art. 38
1. L'articolo 91 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito dal seguente:
"Art. 91. - Le licenze di caccia e di uccellagione escluse quelle rilasciate ai guardiacaccia ai sensi della lettera b) dell'articolo precedente, sono soggette al pagamento, oltre che delle tasse specificate nell'articolo precedente, delle seguenti soprattasse:
a) per ogni licenza di caccia con uso di fucile a un colpo lire 1.000;
b) per ogni licenza di caccia con uso di fucile a non piu' di due colpi lire 2.000;
c) per ogni licenza di caccia con uso di fucile a piu' di due colpi lire 2.500;
d) per ogni licenza di barca a motore per uso di caccia col fucile sui fiumi lire 120.000;
e) per ogni licenza di archibugio o altra arma da getto a cavalletto o spingarda con barca senza motore lire 50.000; per ogni arma in piu' lire 20.000;
f) per ogni licenza di uccellagione: lire 5.000 per la prodina con un sol paio di reti; lire 20.000 per i paretai e copertoni fino a due paia di reti, roccoli e brescianelle senza passate; lire 30.000 per i paretai e copertoni con piu' di due paia di reti, roccoli e brescianelle con passate a reti tordare, boschetti o tordare con richiami; lire 50.000 per la quagliara;
g) per ogni licenza di appostamento fisso di caccia e di uccellagione con apposizione di tabelle delimitanti la zona di rispetto lire 40.000, elevate a lire 80.000 per gli appostamenti fissi per colombacci;
h) per ogni 100 lire o frazione di 100 lire di tassa erariale per le bandite private e per le riserve dovra' pagarsi una soprattassa di lire 100;
i) per ogni tabella indicante il divieto di caccia, soggetta al pagamento della tassa di bollo deve pagarsi una soprattassa di lire 50".
Art. 39
1. L'articolo 92 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito dal seguente:
"Art. 92. - Il provento complessivo delle soprattasse da utilizzarsi in aggiunta a eventuali normali stanziamenti per gli scopi di cui alla presente legge, viene ripartito come segue:
a) il 40 per cento alle Amministrazioni provinciali in relazione all'introito della rispettiva Provincia;
b) il 45 per cento alle Amministrazioni provinciali in relazione alla importanza faunistica del territorio;
c) il 5 per cento al Laboratorio di zoologia applicata alla caccia;
d) il 10 per cento alle Associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del presente testo unico, a finanziamento di attivita' tecniche specifiche approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Il provento complessivo delle soprattasse viene stanziato in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Si provvede all'erogazione del provento entro tre mesi dall'avvenuta iscrizione in bilancio".
Art. 40
1. L'articolo 93 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito dal seguente:
"Art. 93. - A tutte le altre spese comunque interessanti il servizio della caccia comprese quelle per la erogazione di contributi ad enti e privati fino al 50 per cento della spesa per l'acquisto di riproduttori e per iniziative di ripopolamento, per l'attrezzatura degli allevamenti di selvaggina e per la sorveglianza, si provvede con apposito fondo da stanziarsi annualmente nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. L'erogazione di contributi ad enti e privati deve essere diretta esclusivamente a favorire l'incremento venatorio in zone particolarmente depresse, che potrebbero ritrarre notevoli benefici di ordine economico e turistico".
Art. 41
1. Sono abrogati gli articoli 9, 13, 39, 87, 89, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016.