Sez. 3 - , Sentenza n. 4209 del 17/02/2017 (Rv. 643138 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - COLTIVATORE DIRETTO - IN GENERE | Nozione – Ex art. 6 della l. n. 203 del 1982 – Requisito del terzo, della forza lavorativa sua e della famiglia – Concomitante esclusività dell’attività coltivatrice – Necessità – Esclusione
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - COLTIVATORE DIRETTO - IN GENERE
Nel definire il concetto di coltivatore diretto, l’art. 6 della l. n. 203 del 1982 si limita a stabilire che la forza lavorativa sua e della famiglia deve costituire almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto agli effetti del computo delle giornate necessarie per la sua coltivazione anche dell’impiego di macchine agricole, senza fare alcun riferimento alla esclusività dell’attività coltivatrice rispetto ad altre eventualmente esercitate, se del caso con carattere di prevalenza.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)